Al momento della separazione e del divorzio, il giudice fissa un assegno di mantenimento per i figli. In quest’ultima cifra si considerano ricomprese le spese ordinarie, quelle cioè per il quotidiano sostentamento della prole e che si possono considerare già prevedibili al momento della fissazione, da parte del giudice, della misura dell’assegno stesso.
Le spese comprese nell’assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
La differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie sta nel fatto che le prime sono già comprese nell’assegno di mantenimento e, quindi, l’ex coniuge che lo percepisce non può chiedere ulteriori rimborsi; per le seconde, invece, è obbligatoria un’integrazione fatta di volta in volta al sostenimento dell’esborso.