L’assegno come titolo di garanzia: è lecito?
L’assegno come titolo di garanzia: è lecito?

In alcuni casi, può accedere che il debitore consegni al creditore un assegno, senza data o post-datato, a garanzia di un pagamento.
Qualora il creditore incassi l’assegno ricevuto a titolo di garanzia, in violazione dell’accordo concluso con il debitore, potrebbe ravvisarsi il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.: “Integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell'accordo concluso con l'emittente” (Cass. penale, sez. II, n. 22175/2019).
Invece, con riguardo ai profili civilistici, la Cassazione ha precisato la nullità dell’assegno bancario in bianco o post-datato, in quanto contrario alle norme imperative: “Costituisce violazione delle norme imperative, l'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato comportando, pertanto, un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. È vero, al contrario, che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento” (sent. n. 19051/2021).
Pertanto, come affermato dalla sentenza, l’emissione di un assegno nullo può rilevare come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 cc.
Come dividere i crediti con i familiari per non perdere il Superbonus
Come dividere i crediti con i familiari per non perdere il Superbonus
La cessione del credito per il Superbonus e gli altri bonus fiscali è diventata impossibile a causa del nuovo decreto e soprattutto perché le banche hanno chiuso a queste operazioni dal 7 novembre dello scorso anno. Questo significa che per chi non trova altri soggetti interessati per le spese del 2022, l'unica alternativa è quella dell'uso diretto del Superbonus e degli altri bonus fiscali.
Per chi non ha capienza c'è la possibilità di dividere la detrazione con i propri familiari in modo che ciascuno possa recuperare le somme in base all'Irpef pagata. L'opzione è riconosciuta per tutti i familiari conviventi, compresi i partner delle unioni civili e i conviventi di fatto, secondo le regole ordinariamente previste per i bonus casa.
La circolare 34/2008 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura. Questo vale per tutti i bonus sulla casa, compresi ecobonus, Superbonus e sismabonus che seguono le stesse regole.
Anche se il bonifico non è stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti intestatario dei documenti, la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni di proprietà, purché l'immobile risulti a disposizione. È possibile quindi usufruire della detrazione anche se si tratta di una seconda casa, in quanto non è richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.
La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Non sono previsti limiti di spesa, per cui anche se fattura e bonifico sono intestati solo al proprietario, il familiare convivente può avere la detrazione al 110% annotandolo in fattura.
Per essere in regola, occorre accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate e recuperare l'originale della fattura elettronica, stamparla e annotarla. Il Visto di conformità per avere la detrazione da Superbonus sul 730 è necessario se ci si rivolge ad un Caf oppure ad un professionista per l'invio. Se invece si decide di farlo da sé utilizzando la dichiarazione precompilata, non è necessario, ma è necessario conservare i documenti che danno diritto al Superbonus, quindi oltre fatture e bonifici anche le asseverazioni del tecnico.
Nessun rimborso per l'ex coniuge che ha ristrutturato la casa dell'altro
Nessun rimborso per l'ex coniuge che ha ristrutturato la casa dell'altro
Una volta che la relazione si sia conclusa, l’ex coniuge che ha provveduto alla ristrutturazione della casa di proprietà dell’altro, non può richiedere il rimborso delle spese sostenute.
[google_font font="Open Sans" size="25" weight="400" italic="0" letter_spacing="" color="#626262" subset="" inline=""]Pronuncia della Cassazione[/google_font]
È quanto sostenuto dalla Cassazione con ordinanza n. 23882/21 del 3 Settembre, in cui ha negato che l’ex coniuge potesse ottenere un indennizzo per i miglioramenti apportati, a sue spese e cura, all’immobile di proprietà esclusiva della ex moglie, sebbene l’abitazione fosse adibita a casa coniugale.
[google_font font="Open Sans" size="25" weight="400" italic="0" letter_spacing="" color="#626262" subset="" inline=""]Incremento dell’immobile e/o arricchimento dell’ex moglie?[/google_font]
L’ex marito ricorreva al Giudice chiedendo di tenere conto sia del fatto che vi era stato un evidente incremento dell’immobile grazie ai lavori da lui eseguiti, sia del conseguente arricchimento dell’ex moglie.
[google_font font="Open Sans" size="25" weight="400" italic="0" letter_spacing="" color="#626262" subset="" inline=""]Migliorie eseguite in costanza di matrimonio o prima della formale unione.[/google_font]
Sicuramente non verranno rimborsate le spese sostenute in costanza di matrimonio, perché risultano adempimento spontaneo dell’obbligo di contribuzione.
Ma il caso che ci riguarda, aveva ad oggetto dei miglioramenti eseguiti prima del matrimonio, per cui il coniuge riteneva di potersi qualificare come possessore del bene.
[google_font font="Open Sans" size="25" weight="400" italic="0" letter_spacing="" color="#626262" subset="" inline=""]Non si applica l’art. 1150 c.c.: il progetto di vita.[/google_font]
La Suprema Corte non accoglieva tale richiesta, poiché non riteneva applicabile l’art. 1150 cc. in tema di tutela possessoria.
Tale norma garantirebbe che “il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto ad indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.”
Tuttavia, il marito o il convivente more uxorio che abita e migliorala la casa coniugale, sostiene la Cassazione, lo fa per aderire ad un “programma di vita in comune, esercitando un potere di fatto basato su di un interesse proprio ben diverso da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere un possessore”.
Non c'è obbligo di iscrizione alla cassa geometri per il soggetto che svolge l'attività ma come dipendente e versa i contributi all'Inps
Non c'è obbligo di iscrizione alla cassa geometri per il soggetto che svolge l'attività ma come dipendente e versa i contributi all'Inps
Lo studio CCGD ha riportato una importante vittoria al Tribunale di Pescara, consacrata nella sentenza n.729/2018 del 21.11.2018.
Sentenza n. 729/2018 pubbl. il 21/11/2018 RG n. 639/2018
Lo studio si è occupato di un caso, abbastanza frequente su tutto il territorio nazionale, riguardante la pretesa della cassa geometri rivolta ad un iscritto, di regolarizzare la propria posizione contributiva (nel caso di specie dal 2010 al 2014) per la sola circostanza di aver svolto l’attività di geometra con continuità, seppur da dipendente.
Il geometra, difeso dallo studio, ha ottenuto l’annullamento della cartella esattoriale sul presupposto che la legge di riferimento non può essere derogata da una fonte inferiore (nel caso di specie lo statuto della cassa geometri). Segnatamente in un passaggio illuminante della sentenza si specifica che:
Siffatta attività (di dipendente n.d.r) non comporta obbligo di iscrizione alla Cassa convenuta, poiché in materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, ai sensi dell’art. 22 l. n° 773/82, come modificato dall'art. 8 l. n° 236/90, l'iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all'esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla Cassa solo il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito (cfr. Cass. Sez. L. n. 1305 del 21/01/2013 rv. 624936).
Le difformi previsioni dell’art. 5 dello Statuto della Cassa convenuta, nella parte in cui impone l’obbligo di iscrizione alla Cassa di tutti i geometri che esercitino la professione anche senza carattere di continuità, devono essere disapplicate poiché contrarie alla citata disposizione di legge.
In tema di casse di previdenza professionali di cui al d.lgs. n° 509/94, difatti, i requisiti per l'iscrizione sono stabiliti dalla legge, mentre le casse possono (e devono) semplicemente determinare i criteri utili per l'accertamento della continuità nell'esercizio professionale. Tale rapporto fra legge e atti normativi, quale manifestazione dell'autonomia della Cassa, è confermato dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994 (che ha consentito la cd. privatizzazione delle casse), in base al quale gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Anche dopo la privatizzazione, pertanto, l'obbligatorietà dell'iscrizione resta ferma nei termini voluti dal legislatore, e certo le singole casse non potrebbero alterare i requisiti legali iscrizione. Il d.lgs. n. 509/1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie, ha cioè attribuito ai soggetti trasformati
un'autonomia organizzativa che, se può riguardare la gestione delle risorse economiche disponibili, non incide affatto né sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997 e n. 15 del 1999). In particolare non ha attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina normativa dei contributi e delle prestazioni, salvi i poteri di cui essi eventualmente già disponessero sulla base della normativa preesistente. Ciò trova conferma inequivoca nell'art. 3, comma 2, lett. b), che ha previsto l'approvazione ministeriale delle delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 17783 del 06/09/2005 rv. 583188).
Quali sono le spese ordinarie comprese nell’assegno di mantenimento?
Al momento della separazione e del divorzio, il giudice fissa un assegno di mantenimento per i figli. In quest’ultima cifra si considerano ricomprese le spese ordinarie, quelle cioè per il quotidiano sostentamento della prole e che si possono considerare già prevedibili al momento della fissazione, da parte del giudice, della misura dell’assegno stesso.
Le spese comprese nell’assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
La differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie sta nel fatto che le prime sono già comprese nell’assegno di mantenimento e, quindi, l’ex coniuge che lo percepisce non può chiedere ulteriori rimborsi; per le seconde, invece, è obbligatoria un’integrazione fatta di volta in volta al sostenimento dell’esborso.




