L’assegno come titolo di garanzia: è lecito?

In alcuni casi, può accedere che il debitore consegni al creditore un assegno, senza data o post-datato, a garanzia di un pagamento.
Qualora il creditore incassi l’assegno ricevuto a titolo di garanzia, in violazione dell’accordo concluso con il debitore, potrebbe ravvisarsi il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.: “Integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell’accordo concluso con l’emittente” (Cass. penale, sez. II, n. 22175/2019).
Invece, con riguardo ai profili civilistici, la Cassazione ha precisato la nullità dell’assegno bancario in bianco o post-datato, in quanto contrario alle norme imperative: “Costituisce violazione delle norme imperative, l’emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato comportando, pertanto, un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. È vero, al contrario, che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell’assegno apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento” (sent. n. 19051/2021).
Pertanto, come affermato dalla sentenza, l’emissione di un assegno nullo può rilevare come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 cc.