Non c’è obbligo di iscrizione alla cassa geometri per il soggetto che svolge l’attività ma come dipendente e versa i contributi all’Inps
Lo studio CCGD ha riportato una importante vittoria al Tribunale di Pescara, consacrata nella sentenza n.729/2018 del 21.11.2018.
Sentenza n. 729/2018 pubbl. il 21/11/2018 RG n. 639/2018
Lo studio si è occupato di un caso, abbastanza frequente su tutto il territorio nazionale, riguardante la pretesa della cassa geometri rivolta ad un iscritto, di regolarizzare la propria posizione contributiva (nel caso di specie dal 2010 al 2014) per la sola circostanza di aver svolto l’attività di geometra con continuità, seppur da dipendente.
Il geometra, difeso dallo studio, ha ottenuto l’annullamento della cartella esattoriale sul presupposto che la legge di riferimento non può essere derogata da una fonte inferiore (nel caso di specie lo statuto della cassa geometri). Segnatamente in un passaggio illuminante della sentenza si specifica che:
Siffatta attività (di dipendente n.d.r) non comporta obbligo di iscrizione alla Cassa convenuta, poiché in materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, ai sensi dell’art. 22 l. n° 773/82, come modificato dall’art. 8 l. n° 236/90, l’iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all’esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla Cassa solo il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito (cfr. Cass. Sez. L. n. 1305 del 21/01/2013 rv. 624936).
Le difformi previsioni dell’art. 5 dello Statuto della Cassa convenuta, nella parte in cui impone l’obbligo di iscrizione alla Cassa di tutti i geometri che esercitino la professione anche senza carattere di continuità, devono essere disapplicate poiché contrarie alla citata disposizione di legge.
In tema di casse di previdenza professionali di cui al d.lgs. n° 509/94, difatti, i requisiti per l’iscrizione sono stabiliti dalla legge, mentre le casse possono (e devono) semplicemente determinare i criteri utili per l’accertamento della continuità nell’esercizio professionale. Tale rapporto fra legge e atti normativi, quale manifestazione dell’autonomia della Cassa, è confermato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994 (che ha consentito la cd. privatizzazione delle casse), in base al quale gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Anche dopo la privatizzazione, pertanto, l’obbligatorietà dell’iscrizione resta ferma nei termini voluti dal legislatore, e certo le singole casse non potrebbero alterare i requisiti legali iscrizione. Il d.lgs. n. 509/1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie, ha cioè attribuito ai soggetti trasformati
un’autonomia organizzativa che, se può riguardare la gestione delle risorse economiche disponibili, non incide affatto né sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997 e n. 15 del 1999). In particolare non ha attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina normativa dei contributi e delle prestazioni, salvi i poteri di cui essi eventualmente già disponessero sulla base della normativa preesistente. Ciò trova conferma inequivoca nell’art. 3, comma 2, lett. b), che ha previsto l’approvazione ministeriale delle delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 17783 del 06/09/2005 rv. 583188).