Nessun rimborso per l’ex coniuge che ha ristrutturato la casa dell’altro
Una volta che la relazione si sia conclusa, l’ex coniuge che ha provveduto alla ristrutturazione della casa di proprietà dell’altro, non può richiedere il rimborso delle spese sostenute.
[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ letter_spacing=”” color=”#626262″ subset=”” inline=””]Pronuncia della Cassazione[/google_font]
È quanto sostenuto dalla Cassazione con ordinanza n. 23882/21 del 3 Settembre, in cui ha negato che l’ex coniuge potesse ottenere un indennizzo per i miglioramenti apportati, a sue spese e cura, all’immobile di proprietà esclusiva della ex moglie, sebbene l’abitazione fosse adibita a casa coniugale.
[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ letter_spacing=”” color=”#626262″ subset=”” inline=””]Incremento dell’immobile e/o arricchimento dell’ex moglie?[/google_font]
L’ex marito ricorreva al Giudice chiedendo di tenere conto sia del fatto che vi era stato un evidente incremento dell’immobile grazie ai lavori da lui eseguiti, sia del conseguente arricchimento dell’ex moglie.
[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ letter_spacing=”” color=”#626262″ subset=”” inline=””]Migliorie eseguite in costanza di matrimonio o prima della formale unione.[/google_font]
Sicuramente non verranno rimborsate le spese sostenute in costanza di matrimonio, perché risultano adempimento spontaneo dell’obbligo di contribuzione.
Ma il caso che ci riguarda, aveva ad oggetto dei miglioramenti eseguiti prima del matrimonio, per cui il coniuge riteneva di potersi qualificare come possessore del bene.
[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ letter_spacing=”” color=”#626262″ subset=”” inline=””]Non si applica l’art. 1150 c.c.: il progetto di vita.[/google_font]
La Suprema Corte non accoglieva tale richiesta, poiché non riteneva applicabile l’art. 1150 cc. in tema di tutela possessoria.
Tale norma garantirebbe che “il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto ad indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore.”
Tuttavia, il marito o il convivente more uxorio che abita e migliorala la casa coniugale, sostiene la Cassazione, lo fa per aderire ad un “programma di vita in comune, esercitando un potere di fatto basato su di un interesse proprio ben diverso da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere un possessore”.