Con la sentenza n. 16495 del 2026 la seconda sezione penale della Corte di cassazione fissa un requisito preciso per il sequestro dei dispositivi digitali: il decreto deve indicare l’arco di tempo dei dati da esaminare. In mancanza, la misura si trasforma in un accesso indiscriminato alla vita privata della persona.

Quando il telefono diventa una prova

Nelle indagini di oggi lo smartphone è spesso il primo bersaglio. Messaggi, fotografie, cronologia degli spostamenti, conversazioni, movimenti bancari, applicazioni di ogni genere: in un unico apparecchio è raccolta buona parte della vita di una persona. Non sorprende che, in procedimenti per i reati più diversi — dalle truffe informatiche ai reati tributari, fino ai reati contro la persona — il sequestro del telefono, del tablet o del computer sia diventato un atto quasi automatico. Si parla qui di sequestro probatorio, cioè l’apprensione di una cosa perché serve come prova nel processo (istituto diverso dal sequestro preventivo, che mira invece a bloccare gli effetti del reato). Il problema è che quel sequestro, se non delimitato, permette a chi indaga di leggere non soltanto ciò che riguarda l’indagine, ma tutto il resto.

La regola fissata dalla Cassazione: la «perimetrazione temporale»

La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 16495 del 2026, ha stabilito che il decreto con cui si dispone il sequestro di un dispositivo informatico deve contenere una perimetrazione temporale. In parole semplici: deve indicare l’arco di tempo entro il quale i dati vanno cercati ed estratti, in coerenza con l’accusa provvisoria e con l’epoca in cui il reato sarebbe stato commesso. Non si tratta dei tempi tecnici della copia dei dati, ma del periodo cui le informazioni si riferiscono. Se un’accusa riguarda fatti dell’autunno 2024, non vi è ragione di frugare nei messaggi di cinque anni prima.

Questa indicazione, precisa la Corte, è un requisito autonomo della motivazione: deve esserci di per sé, e la sua assenza non è sanata dal fatto che il decreto descriva bene il reato, spieghi perché quel telefono è utile e individui le categorie di dati da cercare. Se manca il «quando», il provvedimento è censurabile.

Dalla ricerca mirata all’esplorazione della vita digitale

La ragione di questa regola è di equilibrio. Un sequestro senza limiti di tempo si trasforma, in sostanza, in un’esplorazione indiscriminata della vita digitale della persona: consente di leggere anni di corrispondenza, immagini e dati che nulla hanno a che vedere con l’ipotesi di reato. Il principio di proporzionalità — per cui l’ingerenza nella sfera privata deve restare entro ciò che è effettivamente necessario — impone invece di circoscrivere l’accesso. La perimetrazione temporale è lo strumento che traduce quel principio in una condizione concreta e verificabile del decreto.

Il telefono torna, ma la copia resta

Un aspetto ha ricadute pratiche di rilievo. Spesso il dispositivo viene restituito al proprietario dopo che ne è stata estratta una copia forense, cioè una riproduzione integrale e certificata del suo contenuto. Si potrebbe pensare che, riavuto il telefono, non resti più nulla da contestare. Non è così. La Corte conferma che l’interesse a impugnare il sequestro permane anche dopo la restituzione, proprio perché ciò che conta non è l’oggetto fisico, ma i dati: la copia rimane nella disponibilità dell’autorità, e il contenuto di uno smartphone ha natura intrinsecamente personale. Contestare la legittimità della misura resta dunque possibile, e utile, anche a telefono già riconsegnato.

Cosa se ne ricava

La decisione consolida un’idea semplice ma spesso trascurata: il sequestro di un telefono non è un accesso illimitato alla vita di chi lo possiede. Chi è coinvolto in un’indagine ha interesse a verificare se il decreto indichi l’arco temporale dei dati da esaminare, perché la sua assenza è un vizio che può essere fatto valere davanti al tribunale del riesame e, in seguito, in Cassazione — anche quando il dispositivo è già stato restituito. In un tempo in cui gran parte di ciò che siamo è custodito in un apparecchio che portiamo in tasca, la delimitazione temporale non è un tecnicismo: è la misura del confine tra un’indagine mirata e una perquisizione dell’intera esistenza.