Ancora un riconoscimento per lo Studio Legale CCDG: L’Avv. Cecchinelli nominato esperto nella lotta a bullismo e cyberbullismo

Lo Studio Legale CCDG è orgoglioso di annunciare che l’Avv. Giacomo Cecchinelli, tra i fondatori dello studio, è stato nominato Esperto nel Team Bullismo presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Pescara.

Si tratta di un incarico di particolare rilevanza, conferito nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, temi oggi centrali nella tutela dei minori e nella responsabilità sociale della comunità educante.

Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento del valore professionale dell’Avv. Cecchinelli e della competenza maturata nel campo della tutela dei diritti e della gestione delle situazioni più delicate, in linea con le più recenti evoluzioni normative.

Per lo Studio CCDG, tale incarico conferma un impegno concreto che va oltre l’attività forense: contribuire attivamente alla diffusione della cultura della legalità, alla prevenzione dei fenomeni sociali più critici e alla protezione delle nuove generazioni.

Lo Studio esprime grande soddisfazione per questo traguardo, che rafforza ulteriormente il posizionamento professionale e istituzionale dell’Avv. Cecchinelli e dell’intero team.


Bonus facciate e truffa: la falsa attestazione dell’avvio lavori inganna lo Stato

 

Con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Cassazione penale stabilisce che dichiarare falsamente l’avvio dei lavori per accedere allo sconto in fattura nel bonus facciate configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Una pronuncia che riguarda imprese, tecnici as

severatori e chiunque abbia operato nella filiera dei crediti edilizi.

Il caso: false attestazioni per accedere allo sconto in fattura

La vicenda riguarda il titolare di un’impresa edile raggiunto da una misu

ra interdittiva – il divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa – nell’ambito di un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La condotta contestata: in occasione di due interventi condominiali rientranti nel bonus facciate, l’indagato aveva attestato falsamente, nelle asseverazioni di congruità e nel visto di conformità, che i lavori erano stati avviati entro il 31 dicembre 2021. Quel requisito era decisivo per mantenere l’aliquota agevolata e accedere al meccanismo dello sconto in fattura con successiva cessione del credito. All’attestazione falsa si aggiungevano fatture per lavori mai eseguiti e il successivo utilizzo dei crediti d’imposta così generati.

Perché la difesa non ha convinto la Cassazione

La difesa aveva sostenuto tre argomenti. Primo: i conflitti con i condomini committ

enti, ritenuti consapevoli della situazione, avrebbero escluso o attenuato la responsabilità. La Corte ha risposto che il soggetto ingannato non è il privato committente, bensì l’Amministrazione finanziaria: le dinamiche interne tra le parti sono irrilevanti rispetto alla consumazione del reato.

Secondo: il pagamento delle spese entro dicembre 2021 avrebbe comunque reso spettante la detrazione, a prescindere dall’avvio materiale dei lavori (cosiddetto criterio di cassa). La Corte ha smontato l’argomento evidenziando che, nel caso concreto, il pagamento era avvenuto per il 90% proprio tramite sconto in fattura: senza quel meccanismo, la spesa sostenuta dai condomini sarebbe stata ben più contenuta e proporzionalmente ridotta sarebbe stata anche la detrazione. Il criterio di cassa non può sanare un artificio commesso a monte.

Terzo: l’obbligo di avvio lavori per accedere allo sconto non derivava dalla legge ma da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, fonte non vincolante. La Corte ha chiarito che ciò che rileva penalmente non è la violazione della circolare in sé, ma il fatto che l’indagato si sia consapevolmente avvalso di quella griglia procedimentale per ottenere un beneficio pubblico, inserendovi una dichiarazione falsa. Chi usa le regole del gioco non può poi invocare la loro non vincolatività quando quelle stesse regole rivelano l’artificio.

Le conseguenze pratiche: chi deve prestare attenzione

La sentenza ha ricadute concrete su più categorie di soggetti. Per le imprese edili che hanno operato nei bonus edilizi, la pronuncia conferma che la partecipazione o la tolleranza del committente privato non attenua la responsabilità penale verso lo Stato. Per i professionisti tecnici – geometri, ingegneri, architetti – che hanno sottoscritto asseverazioni e visti di conformità, la Corte ribadisce che quei documenti non sono adempimenti burocratici: sono dichiarazioni su cui si fonda l’accesso a risorse pubbliche, e la loro falsità – anche se suggerita dal cliente – espone al concorso nel reato. Per gli intermediari finanziari che hanno acquistato crediti d’imposta, infine, la tracciabilità documentale dell’avvio lavori – titoli edilizi, verbali di cantiere, documentazione fotografica datata – non è un optional ma una verifica necessaria.

Il messaggio della Corte è netto: la falsità sull’avvio dei lavori non è un dettaglio procedurale. È il cardine attraverso cui si apre l’accesso alle risorse dell’erario, e la sua falsificazione integra gli artifici e i raggiri della truffa aggravata a prescindere da qualsiasi altra considerazione.


Arricchimento senza causa tra coniugi: cosa ha chiarito la Cassazione e perché conta davvero

Quando due persone condividono un matrimonio, condividono anche spese, progetti e sacrifici. Non sempre, però, alla fine del rapporto è chiaro chi abbia contribuito di più e se sia possibile chiedere la restituzione di quanto versato. Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8793/2026, offrendo una spiegazione molto utile per chi si trova in situazioni simili.

La Corte ha ribadito un principio semplice ma fondamentale: tutto ciò che i coniugi fanno economicamente durante il matrimonio si presume fatto per la famiglia. È una conseguenza diretta dell’art. 143 del codice civile, che impone a entrambi di contribuire ai bisogni familiari secondo le proprie possibilità.
Questo significa che, di regola, non si può chiedere indietro ciò che si è speso per la vita comune.

La questione diventa più delicata quando uno dei due sostiene esborsi molto più alti rispetto alle proprie reali possibilità. È proprio ciò che è accaduto nel caso esaminato dalla Cassazione.

Il caso concreto: una casa intestata a uno solo, ma pagata da entrambi.
I coniugi avevano venduto un immobile in comproprietà e utilizzato il ricavato, insieme ad altre somme, per acquistare la nuova casa familiare. L’abitazione, però, era stata intestata solo al marito per ragioni fiscali.
La moglie, che in quel periodo non aveva reddito e si occupava della famiglia, aveva contribuito con somme che, rispetto alle sue condizioni economiche, risultavano decisamente sproporzionate.

Alla fine del matrimonio, ha chiesto un indennizzo sostenendo che il marito si fosse arricchito ingiustamente.
Tribunale e Corte d’appello le hanno dato ragione. Il marito ha portato la questione in Cassazione.

Cosa ha deciso la Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni precedenti, spiegando alcuni punti chiave.

Prima di tutto, ha chiarito che non basta dire “esisteva un altro rimedio giuridico” per bloccare l’azione di arricchimento senza causa. Bisogna dimostrare che quel rimedio fosse davvero praticabile fin dall’inizio. Nel caso concreto, non c’erano prove di un accordo fiduciario né elementi che facessero pensare a una donazione.

La Corte ha poi affrontato un altro tema molto frequente: le donazioni indirette tra coniugi.
Non si può presumere che ogni versamento fatto per comprare la casa di famiglia sia una donazione. A volte è semplicemente un contributo alla vita comune.
Per parlare di donazione serve un vero e proprio intento di “regalare”, che qui non è stato provato.

Infine, la Cassazione ha sottolineato che la moglie aveva dimostrato una cosa decisiva: il suo contributo era sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche.
Questa sproporzione, unita al fatto che la casa era intestata solo al marito, ha reso evidente l’arricchimento ingiustificato.

Perché questa decisione è importante per chi vive o ha vissuto un matrimonio
La pronuncia aiuta a capire meglio come vengono valutati i rapporti economici tra coniugi.

Non tutto è “restituibile”, perché il matrimonio si basa su solidarietà e condivisione.
Ma quando uno dei due sostiene spese che vanno ben oltre le proprie possibilità, senza che vi sia un accordo o un’intenzione di donare, allora la legge offre una tutela.

La Cassazione, in sostanza, dice questo:
se hai dato più di quanto potevi permetterti, e il tuo contributo ha arricchito l’altro senza una giustificazione, puoi chiedere un indennizzo.
Non basta però dimostrare di aver pagato di più: bisogna provare che quel sacrificio economico era eccessivo rispetto alle proprie risorse.

La decisione non vuole “monetizzare” la vita matrimoniale, ma evitare che uno dei due resti penalizzato dopo aver sostenuto spese sproporzionate.
È un equilibrio delicato: da un lato la tutela della famiglia, dall’altro la protezione di chi ha contribuito più del dovuto.


Polizze Infortuni: quando indennizzo e risarcimento non sono cumulabili

Chi subisce un infortunio spesso attiva più canali di tutela:

  • risarcimento del responsabile civile (es. incidenti stradali),
  • indennizzo previsto dalla propria polizza infortuni.

Molti assicurati credono che le due somme si sommino automaticamente.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025, chiarisce invece che ciò non è sempre possibile.


Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia nasce da un assicurato che:

  1. aveva già ottenuto il risarcimento integrale dalla compagnia RCA del responsabile del sinistro;
  2. chiedeva anche l’indennizzo previsto dalla propria polizza infortuni;
  3. sosteneva che la clausola di rinuncia alla surrogazione impedisse alla compagnia di contestare il cumulo.

La Corte di Cassazione ha respinto tale impostazione, riaffermando i limiti strutturali della copertura infortuni.


I principi affermati dalla Cassazione

1. La natura indennitaria della polizza infortuni

La Corte ribadisce che l’assicurazione infortuni non mortali ha natura indennitaria.
È quindi soggetta al principio di indifferenza previsto dall’art. 1223 c.c., secondo cui il danneggiato deve essere riportato nella situazione precedente al sinistro, senza ricavarne un vantaggio economico.

L’assicurato non può ricevere somme complessivamente superiori al danno effettivamente subito.


2. Intervento dell’assicuratore limitato al danno non ancora risarcito

L’assicuratore infortuni deve coprire solo la parte di danno non ancora colmata dal responsabile civile.

Se il danno è stato integralmente risarcito dalla compagnia RCA, l’indennizzo contrattuale non è dovuto.
Se il risarcimento è parziale, l’assicuratore interviene esclusivamente per coprire la differenza.


3. La rinuncia alla surroga non consente il cumulo oltre il danno

Alcune polizze prevedono la rinuncia alla surroga, cioè la compagnia rinuncia al diritto di rivalersi sul responsabile.

Molti credono che questo permetta di cumulare integralmente indennizzo e risarcimento.
La Cassazione chiarisce che non è così.

La rinuncia alla surroga:

  • è un atto che riguarda solo il rapporto tra assicuratore e responsabile,
  • non amplia i diritti dell’assicurato,
  • non giustifica il pagamento di somme superiori al danno.

Pertanto, la rinuncia alla surroga non può essere utilizzata per superare il limite imposto dal principio indennitario.


Conclusioni

L’Ordinanza n. 3429/2025 conferma che, nell’ambito delle polizze infortuni, il principio indennitario costituisce un limite invalicabile.
Indennizzo e risarcimento non sono automaticamente cumulabili e la rinuncia alla surroga non modifica questo assetto.

Per una corretta gestione della liquidazione, è essenziale valutare con attenzione tutte le fonti di ristoro attivate dal danneggiato.


Nuovi reati 231 in materia di violazioni UE: cosa cambia per le imprese e perché investire in un Modello 231 è oggi fondamentale

Cos’è un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231)?

Il MOG 231 è un sistema organizzativo interno adottato dalle imprese per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Nel sistema del D.lgs. 231/2001, i reati “231” sono quelli per cui non viene sanzionata solo la persona fisica che li commette, ma anche l’impresa nel cui interesse o vantaggio il fatto è stato realizzato.

Questo accade quando il reato è commesso sia da soggetti apicali (amministratori, direttori, responsabili di area), che da dipendenti o collaboratori, se l’illecito è collegato all’attività aziendale.

In altre parole, l’impresa può essere chiamata a rispondere quando una persona che opera al suo interno commette un reato per favorire l’azienda, anche indirettamente, ad esempio ottenendo un contratto, risparmiando costi, accelerando una procedura, o eludendo un controllo.

Uno degli aspetti più importanti del sistema delineato dal D.lgs. 231/2001 è che l’impresa può andare esente da responsabilità se dimostra di aver adottato e attuato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) idoneo a prevenire proprio il tipo di reato verificatosi.

La logica è chiara: se l’impresa ha fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per prevenire il reato, non può essere considerata responsabile per la condotta del singolo che ha agito violando le regole interne.

Il MOG 231 è composto da procedure, protocolli, controlli, codice etico, formazione e canali di segnalazione.

Perché oggi è un ottimo strumento strategico

Alla luce delle ultime riforme, il MOG 231 è un investimento ed uno strumento strategico eccellente perché:

  • Riduce il rischio di sanzioni elevatissime, che ora possono essere calcolate in percentuale sul fatturato globale dell’ente.
  • Protegge nei rapporti internazionali, sempre più soggetti a controlli sulle restrizioni UE.
  • Rafforza i sistemi interni di controllo e compliance, indispensabili anche per prevenire violazioni colpose.
  • Aumenta l’attrattività aziendale, perché molti partner richiedono espressamente sistemi di compliance strutturati.
  • Tutela gli amministratori, esposti a crescenti obblighi di vigilanza.

I nuovi reati introdotti nel Codice Penale e nel D.lgs. 231/2001

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 211/2025, adottato per recepire la Direttiva (UE) 2024/1226, sono stati introdotti i nuovi reati relativi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea (le cosiddette sanzioni UE).
Le nuove fattispecie, inserite nel nuovo Capo I-bis del Codice Penale, sono:

  • Violazione delle misure restrittive UE (art. 275-bis c.p.) – include condotte come messa a disposizione di fondi a soggetti sanzionati, mancato congelamento di beni, operazioni vietate con Stati terzi o soggetti collegati.
  • Violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.) – riguarda l’omessa comunicazione dei dati richiesti dalle autorità.
  • Violazione delle condizioni delle autorizzazioni (art. 275-quater c.p.) – punisce chi non rispetta le condizioni con cui certe attività sono autorizzate.
  • Violazione colposa delle misure restrittive (art. 275-quinquies c.p.) – introduce per la prima volta una responsabilità penale colposa nel campo delle misure UE, specie su beni dual-use e militari.

Questi reati diventano reati presupposto 231, grazie all’introduzione del nuovo art. 25-octies.2 D.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tutte le nuove fattispecie.

Un nuovo sistema sanzionatorio 231: sanzioni collegate al fatturato

Il legislatore ha introdotto un meccanismo innovativo: la sanzione può ora essere calcolata in percentuale sul fatturato globale dell’ente dell’anno precedente.
Si tratta di un modello più severo e allineato agli standard europei.

Perché queste novità impattano direttamente sulle imprese

La riforma ha un effetto diretto su una vasta platea di operatori economici, tra cui esportatori e importatori, banche e intermediari finanziari, assicuratori, spedizionieri, operatori logistici, aziende che gestiscono flussi commerciali o finanziari internazionali.

Le condotte punite non riguardano solo violazioni intenzionali, ma anche meccanismi elusivi, come interposizioni fittizie, documenti falsi, mascheramento di titolari effettivi, o violazioni degli obblighi informativi.

Alla luce dei nuovi rischi, gli adempimenti da porre in essere sono:

  • aggiornare il risk assessment includendo i reati di violazione delle misure restrittive UE;
  • adeguare il Modello 231, inserendo procedure dedicate ai nuovi rischi;
  • aggiornare Codice Etico, deleghe, procure e controlli interni;
  • formare personale chiave (export, finance, procurement, legale);
  • aggiornare le procedure di whistleblowing, che ora comprendono anche le nuove violazioni.

Conclusioni

L’introduzione dei nuovi reati 231 collegati alle misure restrittive UE rappresenta uno dei più importanti interventi normativi degli ultimi anni.
La responsabilità degli enti si amplia e diventa più severa, spingendo le imprese verso un livello di compliance più avanzato e strutturato.
In questo contesto, il Modello 231 non è più un mero adempimento, ma un vero investimento di protezione, governance e competitività.


La Cassazione si Pronuncia sulla Validità degli Accordi Patrimoniali tra Coniugi in Vista della Crisi Matrimoniale

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20415/2025 (Reg. Gen. 17126/2024, Sez. 2073/2025), pubblicata il 21 luglio 2025, ha ribadito la piena validità degli accordi tra coniugi volti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali in previsione di un'eventuale crisi matrimoniale.

La pronuncia, emessa dalla Prima Sezione Civile il 21 maggio 2025, conferma l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'autonomia negoziale delle parti in ambito familiare, purché vengano rispettati i diritti indisponibili e l'ordine pubblico.

“Validità degli Accordi "Prematrimoniali" e "Pre-crisi"

La sentenza sottolinea un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza l'autonomia negoziale privata dei coniugi.

La Cassazione ha riconosciuto la piena validità di accordi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandoli come “contratti atipici con condizione sospensiva lecita”.

Il "fallimento del matrimonio" non è la causa genetica dell'accordo, ma un mero evento condizionale.

Viene citata la Cassazione n. 23713/2012, che ha affermato la validità di tali accordi in quanto espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ.

Analogamente, la Cassazione n. 19304/2013 ha ritenuto valido un mutuo tra coniugi in cui l'obbligo di restituzione fosse subordinato alla condizione sospensiva della separazione personale, non essendoci alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita.

La Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, il principio secondo cui ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze (artt. 143 e 316-bis c.c.) è “suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti”. Questo perché tale accordo può meglio rispecchiare le singole capacità economiche e modulare forme di generosità spontanea, sempre finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici del rapporto matrimoniale.

Natura dell'Accordo e Liceità della Condizione Sospensiva

Nel caso specifico, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che prevalesse l'autonomia negoziale delle parti, riconoscendo la convenzione come un accordo meritevole di tutela.

La scrittura privata contenente l’accordo è stata considerata lecita in quanto prevedeva un riconoscimento di debito a favore della moglie per il suo apporto finanziario alla famiglia e un riequilibrio patrimoniale in caso di scioglimento della comunione legale, attribuendo anche beni al marito.

Inoltre, la Corte ha specificato che l'accordo non configurava un adempimento di un'obbligazione naturale né rientrava nei principi di solidarietà familiare, non riferendosi all'acquisto di beni primari. La condizione sospensiva della separazione è stata ritenuta lecita, in quanto non vi è alcuna norma imperativa che impedisca ai coniugi di riconoscere un debito e subordinarne la restituzione a tale evento futuro e incerto.

Infine, l'importo pattuito non è stato considerato una somma "una tantum" tale da interferire con la disciplina dell'assegno divorzile, non essendovi né la dicitura esplicita né una rinuncia all'assegno di mantenimento.

 Conclusioni

 La sentenza della Cassazione consolida l'orientamento che riconosce una vasta autonomia negoziale ai coniugi nella regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una potenziale crisi matrimoniale. Tali accordi, se non violano diritti indisponibili o norme imperative, e se la condizione sospensiva è lecita, sono da considerarsi pienamente validi e meritevoli di tutela.


SI PUÒ RIFIUTARE L’ALCOLTEST?

 

Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest costituisce reato. È infatti l’art. 186 del Codice della Strada a prevederlo, stabilendo che tale rifiuto di sottoporsi all’etilometro è sanzionato come se il conducente si trovasse effettivamente in stato di ebrezza. Per di più, trova applicazione la sanzione stabilita per le ipotesi più gravi, ovvero quelle in cui il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro di sangue.

È importante specificare che questa disciplina si applica in qualunque ipotesi di rifiuto, a prescindere dal verificarsi o meno di un incidente stradale.

Un punto di svolta si è avuto con la sentenza del Tribunale di Milano n. 4881 del 2017, che ha riconosciuto l’impossibilità di concludere l’alcoltest – già avviato – qualora ciò sia legittimato dalle particolari condizioni di salute del soggetto coinvolto. Nel caso di specie, tali condizioni riguardavano stati emotivi ansiosi e difficoltà respiratorie, tali da giustificare l’interruzione del test. È stato però necessario dimostrare tali condizioni attraverso una consulenza medica specialistica, tenendo conto anche del profilo del conducente in sé (età, stato di salute ecc.). In questo caso, il Tribunale ha assolto il conducente riconoscendo le specifiche circostanze di disagio.

Sempre in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, in certi e disciplinati casi dalla legge, si può applicare la c.d. “particolare tenuità del fatto” ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Ciò comporta l’archiviazione del procedimento penale, ferme restando le sanzioni amministrative accessorie e la relativa segnalazione sul casellario giudiziario.

Una ulteriore possibilità per il conducente del veicolo è quella di optare per il patteggiamento, ottenendo così una riduzione della pena (sent. Cass. n. 24023 del 2020).


Accesso abusivo a WhatsApp: la Cassazione conferma la configurabilità del reato ex art. 615-ter c.p.

Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza n. 19421/2025

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19421/2025, torna a pronunciarsi in tema di accesso abusivo a sistemi informatici, ribadendo principi ormai consolidati in giurisprudenza, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dell’ex coniuge.

Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 615-ter e 610 c.p., per aver sottratto, senza autorizzazione, contenuti privati dal telefono cellulare della ex moglie, utilizzandoli successivamente nel giudizio civile di separazione. La Corte d'Appello di Messina aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena, ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa contestava l'esistenza del reato di accesso abusivo, sostenendo l'assenza di prova circa l'effettiva protezione del telefono con password. Il ricorrente affermava, altresì, di essersi limitato a fotografare dei messaggi comparsi sullo schermo del telefono della moglie, senza introdursi tecnicamente in un sistema informatico.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, qualificando come pienamente sussistente la fattispecie di cui all’art. 615-ter c.p., in quanto la condotta dell’imputato ha violato lo spazio comunicativo privato di cui era titolare esclusiva la persona offesa. La Corte ha infatti ribadito che anche WhatsApp rientra nella definizione di "sistema informatico", essendo un'applicazione progettata per la comunicazione e lo scambio di dati, e che l'accesso ad un telefono protetto da password senza il consenso del titolare integra il delitto in esame.

Secondo il Collegio, la ratio dell'art. 615-ter c.p. è quella di proteggere il cosiddetto domicilio informatico, inteso quale proiezione digitale della sfera privata della persona. Si tratta di uno spazio riservato, tutelato anche nel caso in cui l'accesso avvenga mediante strumenti apparentemente innocui (come una semplice fotografia dello schermo), ma comunque realizzato in violazione della volontà del titolare. Non è infatti necessario un accesso tecnico sofisticato: è sufficiente la condotta invasiva non autorizzata.

Di particolare rilievo anche la parte motivazionale in cui la Corte ribadisce che, ai fini della sussistenza del reato, non assume rilievo lo scopo soggettivo dell’accesso, bensì il dato oggettivo dell’intrusione abusiva. In altre parole, anche se l’intento fosse quello di utilizzare i dati in giudizio, resta penalmente rilevante la modalità illecita di acquisizione degli stessi.

Infine, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla contestazione dell’art. 610 c.p. (violenza privata), ritenendo non integrata la fattispecie, in quanto la condotta dell’imputato non era connotata da violenza o minaccia idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione altrui.

La pronuncia in esame offre l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in tema di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali nel contesto dei rapporti familiari e affettivi. L'accesso abusivo ad un sistema informatico costituisce reato anche in assenza di sofisticate operazioni tecniche, purché si concretizzi una violazione dello ius excludendi alios. La digitalizzazione della vita privata rende sempre più attuale la necessità di una consapevolezza diffusa dei limiti penalmente rilevanti dell’utilizzo dei dispositivi informatici altrui, anche in ambito domestico.

 


Infortunio a scuola: quando i genitori possono chiedere il risarcimento danni?

Responsabilità dell’ente pubblico, azione diretta contro l’assicurazione e limiti legali: cosa dice la Cassazione

Un recente caso giunto all’attenzione della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, sent. 11 marzo 2025, n. 6496) ha posto nuovamente in evidenza un tema delicato e ricorrente nella prassi giudiziaria: quali azioni spettano ai genitori di un minore rimasto vittima di un infortunio in ambito scolastico, e contro chi può essere avanzata una richiesta risarcitoria?

Il fatto: incidente su uno scivolo durante l’orario scolastico

Il caso ha origine da un incidente occorso ad una bambina all’interno di un asilo comunale. Durante un gioco sullo scivolo, la minore è stata travolta da un altro bambino, riportando lesioni personali. I genitori, ritenendo responsabili gli educatori per omessa vigilanza, hanno agito in giudizio nei confronti del Comune e della compagnia assicuratrice UNIPOLSAI S.p.A., sulla base della responsabilità ex art. 2048 c.c.

Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato entrambi i convenuti al risarcimento. In appello, la sentenza è stata confermata. Tuttavia, la compagnia assicurativa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando, tra l’altro, la legittimazione ad agire direttamente nei suoi confronti.

Il nodo giuridico: risarcimento del danno o indennizzo assicurativo?

La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso, evidenziando un punto fondamentale: l’azione esperita dai genitori era di natura risarcitoria ex art. 2048 c.c., ma diretta contro l’impresa di assicurazione, in assenza di una norma o di una clausola contrattuale che legittimasse tale azione diretta.

Infatti, non tutte le polizze assicurative stipulate da enti pubblici consentono al terzo danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore. Nel caso di specie, il contratto assicurativo tra Comune e UNIPOLSAI era una polizza cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c., stipulata in favore dei minori frequentanti l’asilo. Tale formula contrattuale permette un’azione diretta per l’indennizzo previsto in polizza, ma non per una azione risarcitoria da fatto illecito, che è invece disciplinata da altre norme (artt. 141 e 144 del Codice delle Assicurazioni - D.lgs. 209/2005).

La Cassazione ha quindi chiarito che i genitori avrebbero potuto agire solo per ottenere l’indennizzo previsto dal contratto, e non un risarcimento diretto per danni da fatto illecito nei confronti della compagnia assicuratrice, salvo espressa previsione normativa o contrattuale.

Il principio affermato: no all’azione risarcitoria diretta contro l’assicurazione (salvo eccezioni)

Con questa sentenza, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa assicuratrice è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Fuori da tali ipotesi (come ad esempio l’art. 144 cod. ass. in materia di RCA), il danneggiato deve agire nei confronti del soggetto responsabile (in questo caso il Comune), il quale, a sua volta, potrà attivare la copertura assicurativa eventualmente pattuita con l’assicuratore.

Il giudice del rinvio dovrà ora riesaminare il caso distinguendo correttamente tra le due tipologie di azione:

  • Risarcimento del danno → contro il responsabile (Comune)
  • Indennizzo assicurativo → azionabile solo se previsto dal contratto e in conformità all’art. 1891 c.c.

Considerazioni pratiche per i genitori e per gli enti scolastici

Questo caso insegna che, in presenza di un infortunio scolastico:

  • I genitori devono valutare attentamente la natura dell’azione da intraprendere, distinguendo tra risarcimento del danno (per fatto illecito) e indennizzo assicurativo.
  • L’ente pubblico (es. Comune) può essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza, in base all’art. 2048 c.c., ma la compagnia assicurativa potrà essere coinvolta solo se il contratto prevede una copertura diretta per tali eventi.
  • Il contenuto della polizza assicurativa va analizzato nel dettaglio, anche con il supporto di un legale, per verificare se esista o meno una clausola che legittimi un’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione.

Conclusioni

Il caso affrontato dalla Cassazione rappresenta un importante chiarimento sui limiti dell’azione risarcitoria nei confronti delle compagnie assicurative in ambito scolastico. In mancanza di norme esplicite o clausole contrattuali che lo consentano, l’assicurazione non può essere chiamata direttamente in giudizio per un danno da fatto illecito subito da un minore.

Per i genitori che si trovino in situazioni simili, è fondamentale valutare con il proprio legale la strategia più corretta, distinguendo le ipotesi risarcitorie da quelle indennitarie, per garantire una tutela efficace dei diritti del minore.

 


Infortunio del minore: quali azioni per il risarcimento del danno?

Sentenza di riferimento: Cass. Civ. sez. III, 11 marzo 2025, n. 6496

Un caso di rilevanza giuridica ha coinvolto una bambina che, durante un'attività ludica su uno scivolo presso un asilo comunale, è stata travolta da un compagno, riportando lesioni. I genitori della minore hanno avviato un'azione legale nei confronti dell'ente pubblico e della relativa compagnia assicurativa. Quest'ultima ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo l'insussistenza di un'azione diretta nei suoi confronti. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, le richieste di risarcimento dei genitori sono state accolte. La compagnia assicuratrice ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione.

Il quadro giuridico della responsabilità e del contratto assicurativo

I motivi del ricorso in Cassazione si concentrano sulla qualificazione del contratto di assicurazione e sui diritti che ne derivano. La richiesta dei genitori si basava sulla responsabilità ex art. 2048 c.c., che disciplina la responsabilità degli insegnanti e degli operatori scolastici per omessa vigilanza sui minori loro affidati.

Un punto centrale della questione riguarda la natura della polizza assicurativa stipulata tra il Comune e l'assicurazione. La Cassazione ha chiarito che si trattava di una polizza cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell'art. 1891 c.c., stipulata a beneficio degli alunni dell'asilo. Pertanto, l'indennizzo per eventi coperti dalla polizza, tra cui quello in esame, poteva essere richiesto direttamente dai genitori della minore.

L'azione diretta contro l'assicurazione: ammissibilità e limiti

Il tema principale affrontato dalla Cassazione è stato l'ammissibilità dell'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicurazione, che non era espressamente prevista né dal contratto, né dalla legge. In generale, il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) prevede ipotesi di azione diretta agli artt. 141 e 144, nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. Tuttavia, il caso in esame non rientrava nelle fattispecie contemplate da tali norme.

La giurisprudenza di legittimità ha già affrontato situazioni simili: la Cassazione, nella sentenza n. 30653 del 20 dicembre 2017, ha ritenuto ammissibile un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere l'indennizzo, ma non per il risarcimento del danno. In questo caso specifico, invece, i genitori avevano avanzato una richiesta risarcitoria, che i giudici di merito hanno erroneamente inquadrato nel paradigma normativo dell’art. 2048 c.c., senza un'esplicita base normativa che autorizzasse un’azione diretta contro l’assicurazione.

Conclusioni

La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso sollevati dalla compagnia assicurativa, sottolineando come l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non fosse prevista dalla legge nel caso specifico. Di conseguenza, la sentenza di merito è stata annullata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità di tale azione.

Questo caso evidenzia la necessità di un'attenta valutazione delle modalità di azione per il risarcimento del danno in caso di infortunio di un minore. Sebbene la responsabilità ex art. 2048 c.c. possa essere invocata nei confronti dell’ente e degli insegnanti, l'azione nei confronti dell'assicurazione deve essere inquadrata nel corretto ambito normativo, evitando interpretazioni che potrebbero essere smentite in sede di legittimità.