AI Act: cosa cambia per le imprese con il Digital Omnibus

Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, sposta al 2027 e al 2028 gli adempimenti più gravosi previsti per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Restano però fermi al 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza: chatbot, assistenti virtuali e contenuti generati artificialmente devono dichiarare la propria natura da subito.

Un regolamento che sposta le scadenze, non le regole

Il 24 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 — il cosiddetto Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale — entrato in vigore il 27 luglio. Il provvedimento modifica l'AI Act, ossia il Regolamento (UE) 2024/1689, insieme alla normativa europea su macchinari e aeronautica civile, con l'obiettivo dichiarato di semplificarne l'attuazione.

Le ragioni sono pratiche: gli standard tecnici armonizzati che dovevano fungere da parametro di conformità non sono stati adottati nei tempi previsti e la designazione delle autorità nazionali competenti e degli organismi notificati ha accumulato ritardi. Il calendario è stato quindi riscritto senza toccare l'architettura del sistema, e la distinzione conta: il rinvio non è una moratoria. Un sistema che oggi rientra nell'"alto rischio" — categoria riservata alle applicazioni capaci di incidere in modo significativo sui diritti delle persone — continua ad appartenervi; si sposta solo il momento in cui alcuni obblighi diventano esigibili, e in cui la non conformità inizia a costare: le sanzioni più gravi arrivano a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale.

Le nuove scadenze per i sistemi ad alto rischio

Le proroghe riguardano due famiglie distinte: i sistemi ad alto rischio autonomi elencati nell'Allegato III dell'AI Act — software impiegati nella selezione e valutazione del personale, nel merito creditizio, nell'accesso ai servizi essenziali, nell'identificazione biometrica, nell'istruzione e nella giustizia — e i sistemi incorporati in prodotti già soggetti a disciplina europea di settore, come dispositivi medici, macchinari, veicoli e apparecchiature radio.

Categoria di sistemi Nuovo termine
Sistemi ad alto rischio "autonomi" dell'Allegato III (selezione del personale, valutazione dei dipendenti, scoring creditizio, accesso ai servizi essenziali, biometria, istruzione, giustizia) 2 dicembre 2027
Sistemi ad alto rischio integrati in prodotti già regolamentati (dispositivi medici, macchinari, veicoli, apparecchiature radio) 2 agosto 2028
Sistemi ad alto rischio destinati all'uso da parte delle pubbliche autorità 2 agosto 2030
Obblighi di trasparenza sui contenuti sintetici per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 2 dicembre 2026
Nuovi divieti in materia di immagini intime generate artificialmente e materiale pedopornografico 2 dicembre 2026

Viene inoltre chiarita la clausola transitoria che sottrae ai nuovi obblighi i sistemi già immessi sul mercato: l'esenzione opera a livello di tipo e modello, cosicché se almeno un'unità è stata legittimamente commercializzata nell'Unione prima della data rilevante anche le altre possono continuare a circolare, purché il progetto resti invariato. Ogni "modifica sostanziale" successiva fa però scattare l'applicazione integrale del Regolamento: chi intende avvalersene deve censire i sistemi e documentare gli aggiornamenti.

Ciò che non è stato rinviato

Altre previsioni restano fissate al 2 agosto 2026 e interessano una platea molto più ampia delle sole imprese che gestiscono sistemi ad alto rischio. Da quella data chi impiega un chatbot, un assistente vocale o un agente automatico che dialoga con il pubblico deve rendere chiaro che dall'altra parte non c'è una persona, salvo che la natura artificiale sia evidente dal contesto; l'informazione va fornita in modo comprensibile e tempestivo, e collocarla nelle condizioni generali di servizio non basta. Per molte aziende significa rivedere interfacce e script del servizio clienti.

Lo stesso vale per i contenuti sintetici: immagini, video o audio generati o manipolati con l'intelligenza artificiale e idonei ad apparire autentici devono essere segnalati, salve le eccezioni per opere creative e satiriche; e così i testi diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale, salvo controllo editoriale con assunzione di responsabilità. Slitta al 2 dicembre 2026 solo la marcatura tecnica dei contenuti prodotti da sistemi già sul mercato. Restano infine operativi le pratiche vietate, gli obblighi sui modelli per finalità generali e l'alfabetizzazione del personale.

Le semplificazioni sostanziali per le imprese

L'alleggerimento di maggiore impatto riguarda la nozione di "componente di sicurezza", che nel testo originario finiva per attrarre nell'alto rischio anche sistemi privi di reali implicazioni per la salute e la sicurezza. Ora un sistema svolge funzione di sicurezza solo quando lo scopo dichiarato dal fornitore è prevenire o mitigare rischi per le persone o per le cose, restando escluse le funzioni di assistenza all'utente, di ottimizzazione delle prestazioni, di automazione e di controllo qualità non attinente alla sicurezza. Il perimetro si restringe, ma l'onere di qualificare correttamente la finalità del sistema resta al fornitore.

Ne beneficia soprattutto il settore dei macchinari, per il quale i requisiti di sicurezza connessi all'intelligenza artificiale restano affidati in via primaria alla normativa di prodotto, evitando percorsi di conformità paralleli. Sul fronte dei dati personali, viene poi fornita una base giuridica espressa per trattare categorie particolari di dati al fine di rilevare distorsioni discriminatorie, ed è consentito riutilizzare nella valutazione d'impatto sui diritti fondamentali le parti pertinenti di una valutazione d'impatto già svolta.

Le agevolazioni riservate a start-up e PMI — documentazione semplificata e accesso prioritario agli spazi di sperimentazione regolamentare, da istituire in ogni Stato membro entro il 2 agosto 2027 — sono estese alle imprese di media capitalizzazione di dimensioni ridotte. In senso opposto va segnalata l'attenuazione dell'obbligo di alfabetizzazione del personale: da obbligo di "garantire" un adeguato livello di competenza diventa obbligo di "adottare misure a supporto", con il rischio di ridurre la formazione a un adempimento formale.

I nuovi divieti e il raccordo con il diritto penale italiano

Il Digital Omnibus non si limita a semplificare: amplia anche l'elenco delle pratiche vietate. Sono ora proibiti l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi che generino o manipolino immagini, video o audio realistici raffiguranti parti intime o attività sessualmente esplicite di una persona identificabile senza un consenso esplicito, specifico, informato e inequivocabile — le applicazioni note come deep nude — nonché l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per produrre materiale pedopornografico. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 2 dicembre 2026.

Sul piano interno l'ordinamento italiano è già intervenuto: la legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto l'art. 612-quater del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale e idonei a ingannare sulla loro genuinità, oltre ad aggravare i reati commessi impiegando tali sistemi. Le due discipline operano su piani complementari: il divieto europeo colpisce a monte chi sviluppa e mette a disposizione lo strumento, la norma penale interna colpisce a valle chi diffonde il contenuto.

Cosa conviene fare nei prossimi mesi

Il tempo guadagnato ha senso solo se viene impiegato. Il primo passo è capire quali sistemi di intelligenza artificiale sono già presenti in azienda: spesso non stanno dove li si cerca, ma nel software di gestione del personale, nel CRM, negli strumenti antifrode o in una funzione aggiunta silenziosamente da un fornitore cloud. Serve una mappa che ne indichi finalità, dati utilizzati, fornitore, responsabile interno e impatto possibile sulle persone. Il secondo passo è stabilire il ruolo dell'impresa nella catena del valore: gli obblighi cambiano a seconda che si agisca come fornitore, utilizzatore, distributore o importatore, e integrare un sistema in un proprio prodotto o commercializzarlo con il proprio marchio può spostare la responsabilità in modo non intuitivo.

Il terzo fronte è contrattuale. Utilizzare un sistema sviluppato da terzi non trasferisce automaticamente sul fornitore ogni conseguenza: va stabilito per iscritto chi conserva i log, chi produce la documentazione tecnica, chi comunica gli incidenti e chi interviene quando il modello cambia comportamento. Gli aggiornamenti sono frequenti e spesso silenziosi: il nome del software resta lo stesso, il motore sotto il cofano no. Prevedere controlli periodici e una procedura per le modifiche sostanziali è quindi tutt'altro che un esercizio formale. Il calendario dell'AI Act è cambiato; il perimetro delle responsabilità no.

Avv. Gianluca Carlone – Studio Legale CCDG, Pescara


Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita - Studio Legale CCDG Pescara

Cassazione: maltrattamenti aggravati se il minore assiste alle violenze in casa

Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita - Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 10 luglio 2026, n. 26026 - Studio Legale CCDG PescaraCon la sentenza n. 26026 del 10 luglio 2026, la Sesta Sezione penale della Cassazione chiarisce quando scatta l'aggravante della cosiddetta "violenza assistita": non occorre dimostrare un danno psicologico già prodotto nel bambino, è sufficiente che l'esposizione abituale alle condotte violente renda prevedibile un'incidenza negativa sul suo sviluppo.

La vicenda: violenze in famiglia davanti al figlio piccolo

Il caso deciso dalla Corte riguarda un uomo condannato nei gradi di merito per maltrattamenti contro familiari o conviventi, il reato previsto dall'articolo 572 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici, l'imputato aveva sottoposto la compagna, per un lungo periodo, ad aggressioni fisiche, minacce, insulti, controlli sistematici e limitazioni della libertà personale, anche durante la gravidanza della donna e in presenza del figlio minore. Le dichiarazioni della

vittima erano confermate da testimonianze, documentazione sanitaria e messaggi telefonici acquisiti al processo.

La difesa aveva impostato il ricorso su due fronti: da un lato sosteneva che si trattasse di una relazione semplicemente conflittuale, fatta di litigi reciproci ma priva di una vera sopraffazione; dall'altro contestava l'aggravante legata alla presenza del minore, perché non sarebbe stata dimostrata la concreta percezione dei fatti da parte del bambino.

Litigi di coppia o maltrattamenti? Il criterio è l'asimmetria

La Cassazione ha respinto entrambe le tesi. Sul primo punto, la Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la differenza tra una coppia molto conflittuale e una situazione di maltrattamenti non sta nella frequenza dei litigi, ma nella struttura della relazione. Il conflitto presuppone una sostanziale parità tra le persone coinvolte; il maltrattamento, al contrario, presuppone una relazione asimmetrica, nella quale uno dei partner esercita un potere coercitivo costante sull'altro, imponendogli una condizione di soggezione e mortificazione.

In pratica: non conta contare gli episodi, conta capire se uno dei due vive stabilmente sotto il dominio dell'altro. È questo sistema continuativo di sopraffazione — e non il singolo schiaffo o la singola lite — il nucleo del reato di maltrattamenti.

La violenza assistita: il minore vittima anche senza subire violenza diretta

Il passaggio di maggiore interesse riguarda però l'aggravante della cosiddetta "violenza assistita", prevista dall'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, che aumenta la pena quando il fatto è commesso in presenza di un minore di diciotto anni o in danno di una donna incinta. Il concetto è semplice: il bambino che assiste alle violenze tra i genitori non è uno spettatore neutrale, ma una vittima indiretta, esposta a conseguenze potenzialmente gravi su

l piano psicologico.

La Corte fissa il criterio di accertamento: occorre verificare che il minore sia stato esposto alle condotte maltrattanti in condizioni tali da rendere prevedibile un'incidenza negativa sul suo sviluppo psico-fisico. Non serve, dunque, una perizia che dimostri un danno psicologico già verificatosi: è sufficiente che l'esposizione abituale alle violenze risulti concretamente idonea a compromettere la crescita del bambino, secondo ciò che normalmente accade in situazioni di questo tipo. Nel caso esaminato, il piccolo assisteva regolarmente agli episodi e manifestava segnali di disagio — pianto frequente, difficoltà ad addormentarsi — ritenuti sufficienti per applicare l'aggravante.

Cosa significa in concreto

La decisione ha ricadute pratiche importanti. Per chi subisce violenza domestica, conferma che la tutela penale copre anche i figli che "vedono e sentono", e che segnali quotidiani di malessere del bambino possono avere pieno rilievo processuale, senza bisogno di accertamenti tecnici sul danno già prodotto. Per chi è accusato, la sentenza segna con chiarezza il confine delle difese possibili: non basta invocare la "conflittualità di coppia" per neutralizzare un'accusa di maltrattamenti, se dal quadro probatorio emerge una relazione di dominio; e l'aggravante della presenza del minore non può essere contrastata pretendendo la prova di un danno psicologico certo.

Da segnalare, infine, il metodo seguito dalla Corte sul piano della prova: le dichiarazioni della persona offesa non vengono valutate isolatamente, ma in costante correlazione con i riscontri esterni — testimoni, referti medici, messaggi. Un approccio equilibrato, che evita tanto gli automatismi accusatori quanto le diffidenze pregiudiziali verso la parola della vittima.


Cassazione: quando il sequestro dello smartphone è illegittimo

Con la sentenza n. 16495 del 2026 la seconda sezione penale della Corte di cassazione fissa un requisito preciso per il sequestro dei dispositivi digitali: il decreto deve indicare l'arco di tempo dei dati da esaminare. In mancanza, la misura si trasforma in un accesso indiscriminato alla vita privata della persona.

Quando il telefono diventa una prova

Nelle indagini di oggi lo smartphone è spesso il primo bersaglio. Messaggi, fotografie, cronologia degli spostamenti, conversazioni, movimenti bancari, applicazioni di ogni genere: in un unico apparecchio è raccolta buona parte della vita di una persona. Non sorprende che, in procedimenti per i reati più diversi — dalle truffe informatiche ai reati tributari, fino ai reati contro la persona — il sequestro del telefono, del tablet o del computer sia diventato un atto quasi automatico. Si parla qui di sequestro probatorio, cioè l'apprensione di una cosa perché serve come prova nel processo (istituto diverso dal sequestro preventivo, che mira invece a bloccare gli effetti del reato). Il problema è che quel sequestro, se non delimitato, permette a chi indaga di leggere non soltanto ciò che riguarda l'indagine, ma tutto il resto.

La regola fissata dalla Cassazione: la «perimetrazione temporale»

La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 16495 del 2026, ha stabilito che il decreto con cui si dispone il sequestro di un dispositivo informatico deve contenere una perimetrazione temporale. In parole semplici: deve indicare l'arco di tempo entro il quale i dati vanno cercati ed estratti, in coerenza con l'accusa provvisoria e con l'epoca in cui il reato sarebbe stato commesso. Non si tratta dei tempi tecnici della copia dei dati, ma del periodo cui le informazioni si riferiscono. Se un'accusa riguarda fatti dell'autunno 2024, non vi è ragione di frugare nei messaggi di cinque anni prima.

Questa indicazione, precisa la Corte, è un requisito autonomo della motivazione: deve esserci di per sé, e la sua assenza non è sanata dal fatto che il decreto descriva bene il reato, spieghi perché quel telefono è utile e individui le categorie di dati da cercare. Se manca il «quando», il provvedimento è censurabile.

Dalla ricerca mirata all'esplorazione della vita digitale

La ragione di questa regola è di equilibrio. Un sequestro senza limiti di tempo si trasforma, in sostanza, in un'esplorazione indiscriminata della vita digitale della persona: consente di leggere anni di corrispondenza, immagini e dati che nulla hanno a che vedere con l'ipotesi di reato. Il principio di proporzionalità — per cui l'ingerenza nella sfera privata deve restare entro ciò che è effettivamente necessario — impone invece di circoscrivere l'accesso. La perimetrazione temporale è lo strumento che traduce quel principio in una condizione concreta e verificabile del decreto.

Il telefono torna, ma la copia resta

Un aspetto ha ricadute pratiche di rilievo. Spesso il dispositivo viene restituito al proprietario dopo che ne è stata estratta una copia forense, cioè una riproduzione integrale e certificata del suo contenuto. Si potrebbe pensare che, riavuto il telefono, non resti più nulla da contestare. Non è così. La Corte conferma che l'interesse a impugnare il sequestro permane anche dopo la restituzione, proprio perché ciò che conta non è l'oggetto fisico, ma i dati: la copia rimane nella disponibilità dell'autorità, e il contenuto di uno smartphone ha natura intrinsecamente personale. Contestare la legittimità della misura resta dunque possibile, e utile, anche a telefono già riconsegnato.

Cosa se ne ricava

La decisione consolida un'idea semplice ma spesso trascurata: il sequestro di un telefono non è un accesso illimitato alla vita di chi lo possiede. Chi è coinvolto in un'indagine ha interesse a verificare se il decreto indichi l'arco temporale dei dati da esaminare, perché la sua assenza è un vizio che può essere fatto valere davanti al tribunale del riesame e, in seguito, in Cassazione — anche quando il dispositivo è già stato restituito. In un tempo in cui gran parte di ciò che siamo è custodito in un apparecchio che portiamo in tasca, la delimitazione temporale non è un tecnicismo: è la misura del confine tra un'indagine mirata e una perquisizione dell'intera esistenza.


L’Avvocata Carola Mantini entra a far parte dello Studio Legale CCDG

Lo Studio Legale CCDG accoglie con grande piacere l’ingresso dell’Avvocata Carola Mantini, nuova componente del Team. La sua formazione nasce nell’ambito del diritto penale, percorso che l’ha portata a discutere la tesi con il Prof. Avv. Nicola Mazzacuva presso l’Università di Bologna. Nel corso della sua attività professionale ha collaborato con realtà associative e strutture specializzate, maturando una solida esperienza sia nel diritto dei consumatori sia nel diritto dell’immigrazione.

Nel settore consumeristico ha seguito numerose controversie legate alla tutela del consumatore, alle contestazioni contrattuali e alle richieste risarcitorie, sviluppando un approccio attento, pratico e orientato alla soluzione. In ambito immigrazione ha gestito pratiche relative a permessi di soggiorno, protezione internazionale, ricongiungimenti familiari e cittadinanza, accompagnando gli assistiti in percorsi spesso complessi con competenza e sensibilità.

Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della visione dello Studio: offrire una consulenza multidisciplinare, attenta alle persone e capace di rispondere alle esigenze di un contesto in continua evoluzione. La professionalità e l’approccio umano dell’Avv. Mantini si integrano perfettamente con i valori che caratterizzano CCDG, rafforzando la nostra capacità di fornire un’assistenza completa e personalizzata.


Ancora un riconoscimento per lo Studio Legale CCDG: L’Avv. Cecchinelli nominato esperto nella lotta a bullismo e cyberbullismo

Lo Studio Legale CCDG è orgoglioso di annunciare che l’Avv. Giacomo Cecchinelli, tra i fondatori dello studio, è stato nominato Esperto nel Team Bullismo presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Pescara.

Si tratta di un incarico di particolare rilevanza, conferito nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, temi oggi centrali nella tutela dei minori e nella responsabilità sociale della comunità educante.

Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento del valore professionale dell’Avv. Cecchinelli e della competenza maturata nel campo della tutela dei diritti e della gestione delle situazioni più delicate, in linea con le più recenti evoluzioni normative.

Per lo Studio CCDG, tale incarico conferma un impegno concreto che va oltre l’attività forense: contribuire attivamente alla diffusione della cultura della legalità, alla prevenzione dei fenomeni sociali più critici e alla protezione delle nuove generazioni.

Lo Studio esprime grande soddisfazione per questo traguardo, che rafforza ulteriormente il posizionamento professionale e istituzionale dell’Avv. Cecchinelli e dell’intero team.


Bonus facciate e truffa: la falsa attestazione dell’avvio lavori inganna lo Stato

 

Con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Cassazione penale stabilisce che dichiarare falsamente l’avvio dei lavori per accedere allo sconto in fattura nel bonus facciate configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Una pronuncia che riguarda imprese, tecnici as

severatori e chiunque abbia operato nella filiera dei crediti edilizi.

Il caso: false attestazioni per accedere allo sconto in fattura

La vicenda riguarda il titolare di un’impresa edile raggiunto da una misu

ra interdittiva – il divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa – nell’ambito di un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La condotta contestata: in occasione di due interventi condominiali rientranti nel bonus facciate, l’indagato aveva attestato falsamente, nelle asseverazioni di congruità e nel visto di conformità, che i lavori erano stati avviati entro il 31 dicembre 2021. Quel requisito era decisivo per mantenere l’aliquota agevolata e accedere al meccanismo dello sconto in fattura con successiva cessione del credito. All’attestazione falsa si aggiungevano fatture per lavori mai eseguiti e il successivo utilizzo dei crediti d’imposta così generati.

Perché la difesa non ha convinto la Cassazione

La difesa aveva sostenuto tre argomenti. Primo: i conflitti con i condomini committ

enti, ritenuti consapevoli della situazione, avrebbero escluso o attenuato la responsabilità. La Corte ha risposto che il soggetto ingannato non è il privato committente, bensì l’Amministrazione finanziaria: le dinamiche interne tra le parti sono irrilevanti rispetto alla consumazione del reato.

Secondo: il pagamento delle spese entro dicembre 2021 avrebbe comunque reso spettante la detrazione, a prescindere dall’avvio materiale dei lavori (cosiddetto criterio di cassa). La Corte ha smontato l’argomento evidenziando che, nel caso concreto, il pagamento era avvenuto per il 90% proprio tramite sconto in fattura: senza quel meccanismo, la spesa sostenuta dai condomini sarebbe stata ben più contenuta e proporzionalmente ridotta sarebbe stata anche la detrazione. Il criterio di cassa non può sanare un artificio commesso a monte.

Terzo: l’obbligo di avvio lavori per accedere allo sconto non derivava dalla legge ma da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, fonte non vincolante. La Corte ha chiarito che ciò che rileva penalmente non è la violazione della circolare in sé, ma il fatto che l’indagato si sia consapevolmente avvalso di quella griglia procedimentale per ottenere un beneficio pubblico, inserendovi una dichiarazione falsa. Chi usa le regole del gioco non può poi invocare la loro non vincolatività quando quelle stesse regole rivelano l’artificio.

Le conseguenze pratiche: chi deve prestare attenzione

La sentenza ha ricadute concrete su più categorie di soggetti. Per le imprese edili che hanno operato nei bonus edilizi, la pronuncia conferma che la partecipazione o la tolleranza del committente privato non attenua la responsabilità penale verso lo Stato. Per i professionisti tecnici – geometri, ingegneri, architetti – che hanno sottoscritto asseverazioni e visti di conformità, la Corte ribadisce che quei documenti non sono adempimenti burocratici: sono dichiarazioni su cui si fonda l’accesso a risorse pubbliche, e la loro falsità – anche se suggerita dal cliente – espone al concorso nel reato. Per gli intermediari finanziari che hanno acquistato crediti d’imposta, infine, la tracciabilità documentale dell’avvio lavori – titoli edilizi, verbali di cantiere, documentazione fotografica datata – non è un optional ma una verifica necessaria.

Il messaggio della Corte è netto: la falsità sull’avvio dei lavori non è un dettaglio procedurale. È il cardine attraverso cui si apre l’accesso alle risorse dell’erario, e la sua falsificazione integra gli artifici e i raggiri della truffa aggravata a prescindere da qualsiasi altra considerazione.


Arricchimento senza causa tra coniugi: cosa ha chiarito la Cassazione e perché conta davvero

Quando due persone condividono un matrimonio, condividono anche spese, progetti e sacrifici. Non sempre, però, alla fine del rapporto è chiaro chi abbia contribuito di più e se sia possibile chiedere la restituzione di quanto versato. Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8793/2026, offrendo una spiegazione molto utile per chi si trova in situazioni simili.

La Corte ha ribadito un principio semplice ma fondamentale: tutto ciò che i coniugi fanno economicamente durante il matrimonio si presume fatto per la famiglia. È una conseguenza diretta dell’art. 143 del codice civile, che impone a entrambi di contribuire ai bisogni familiari secondo le proprie possibilità.
Questo significa che, di regola, non si può chiedere indietro ciò che si è speso per la vita comune.

La questione diventa più delicata quando uno dei due sostiene esborsi molto più alti rispetto alle proprie reali possibilità. È proprio ciò che è accaduto nel caso esaminato dalla Cassazione.

Il caso concreto: una casa intestata a uno solo, ma pagata da entrambi.
I coniugi avevano venduto un immobile in comproprietà e utilizzato il ricavato, insieme ad altre somme, per acquistare la nuova casa familiare. L’abitazione, però, era stata intestata solo al marito per ragioni fiscali.
La moglie, che in quel periodo non aveva reddito e si occupava della famiglia, aveva contribuito con somme che, rispetto alle sue condizioni economiche, risultavano decisamente sproporzionate.

Alla fine del matrimonio, ha chiesto un indennizzo sostenendo che il marito si fosse arricchito ingiustamente.
Tribunale e Corte d’appello le hanno dato ragione. Il marito ha portato la questione in Cassazione.

Cosa ha deciso la Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni precedenti, spiegando alcuni punti chiave.

Prima di tutto, ha chiarito che non basta dire “esisteva un altro rimedio giuridico” per bloccare l’azione di arricchimento senza causa. Bisogna dimostrare che quel rimedio fosse davvero praticabile fin dall’inizio. Nel caso concreto, non c’erano prove di un accordo fiduciario né elementi che facessero pensare a una donazione.

La Corte ha poi affrontato un altro tema molto frequente: le donazioni indirette tra coniugi.
Non si può presumere che ogni versamento fatto per comprare la casa di famiglia sia una donazione. A volte è semplicemente un contributo alla vita comune.
Per parlare di donazione serve un vero e proprio intento di “regalare”, che qui non è stato provato.

Infine, la Cassazione ha sottolineato che la moglie aveva dimostrato una cosa decisiva: il suo contributo era sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche.
Questa sproporzione, unita al fatto che la casa era intestata solo al marito, ha reso evidente l’arricchimento ingiustificato.

Perché questa decisione è importante per chi vive o ha vissuto un matrimonio
La pronuncia aiuta a capire meglio come vengono valutati i rapporti economici tra coniugi.

Non tutto è “restituibile”, perché il matrimonio si basa su solidarietà e condivisione.
Ma quando uno dei due sostiene spese che vanno ben oltre le proprie possibilità, senza che vi sia un accordo o un’intenzione di donare, allora la legge offre una tutela.

La Cassazione, in sostanza, dice questo:
se hai dato più di quanto potevi permetterti, e il tuo contributo ha arricchito l’altro senza una giustificazione, puoi chiedere un indennizzo.
Non basta però dimostrare di aver pagato di più: bisogna provare che quel sacrificio economico era eccessivo rispetto alle proprie risorse.

La decisione non vuole “monetizzare” la vita matrimoniale, ma evitare che uno dei due resti penalizzato dopo aver sostenuto spese sproporzionate.
È un equilibrio delicato: da un lato la tutela della famiglia, dall’altro la protezione di chi ha contribuito più del dovuto.


Polizze Infortuni: quando indennizzo e risarcimento non sono cumulabili

Chi subisce un infortunio spesso attiva più canali di tutela:

  • risarcimento del responsabile civile (es. incidenti stradali),
  • indennizzo previsto dalla propria polizza infortuni.

Molti assicurati credono che le due somme si sommino automaticamente.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025, chiarisce invece che ciò non è sempre possibile.


Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia nasce da un assicurato che:

  1. aveva già ottenuto il risarcimento integrale dalla compagnia RCA del responsabile del sinistro;
  2. chiedeva anche l’indennizzo previsto dalla propria polizza infortuni;
  3. sosteneva che la clausola di rinuncia alla surrogazione impedisse alla compagnia di contestare il cumulo.

La Corte di Cassazione ha respinto tale impostazione, riaffermando i limiti strutturali della copertura infortuni.


I principi affermati dalla Cassazione

1. La natura indennitaria della polizza infortuni

La Corte ribadisce che l’assicurazione infortuni non mortali ha natura indennitaria.
È quindi soggetta al principio di indifferenza previsto dall’art. 1223 c.c., secondo cui il danneggiato deve essere riportato nella situazione precedente al sinistro, senza ricavarne un vantaggio economico.

L’assicurato non può ricevere somme complessivamente superiori al danno effettivamente subito.


2. Intervento dell’assicuratore limitato al danno non ancora risarcito

L’assicuratore infortuni deve coprire solo la parte di danno non ancora colmata dal responsabile civile.

Se il danno è stato integralmente risarcito dalla compagnia RCA, l’indennizzo contrattuale non è dovuto.
Se il risarcimento è parziale, l’assicuratore interviene esclusivamente per coprire la differenza.


3. La rinuncia alla surroga non consente il cumulo oltre il danno

Alcune polizze prevedono la rinuncia alla surroga, cioè la compagnia rinuncia al diritto di rivalersi sul responsabile.

Molti credono che questo permetta di cumulare integralmente indennizzo e risarcimento.
La Cassazione chiarisce che non è così.

La rinuncia alla surroga:

  • è un atto che riguarda solo il rapporto tra assicuratore e responsabile,
  • non amplia i diritti dell’assicurato,
  • non giustifica il pagamento di somme superiori al danno.

Pertanto, la rinuncia alla surroga non può essere utilizzata per superare il limite imposto dal principio indennitario.


Conclusioni

L’Ordinanza n. 3429/2025 conferma che, nell’ambito delle polizze infortuni, il principio indennitario costituisce un limite invalicabile.
Indennizzo e risarcimento non sono automaticamente cumulabili e la rinuncia alla surroga non modifica questo assetto.

Per una corretta gestione della liquidazione, è essenziale valutare con attenzione tutte le fonti di ristoro attivate dal danneggiato.


Nuovi reati 231 in materia di violazioni UE: cosa cambia per le imprese e perché investire in un Modello 231 è oggi fondamentale

Cos’è un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231)?

Il MOG 231 è un sistema organizzativo interno adottato dalle imprese per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Nel sistema del D.lgs. 231/2001, i reati “231” sono quelli per cui non viene sanzionata solo la persona fisica che li commette, ma anche l’impresa nel cui interesse o vantaggio il fatto è stato realizzato.

Questo accade quando il reato è commesso sia da soggetti apicali (amministratori, direttori, responsabili di area), che da dipendenti o collaboratori, se l’illecito è collegato all’attività aziendale.

In altre parole, l’impresa può essere chiamata a rispondere quando una persona che opera al suo interno commette un reato per favorire l’azienda, anche indirettamente, ad esempio ottenendo un contratto, risparmiando costi, accelerando una procedura, o eludendo un controllo.

Uno degli aspetti più importanti del sistema delineato dal D.lgs. 231/2001 è che l’impresa può andare esente da responsabilità se dimostra di aver adottato e attuato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) idoneo a prevenire proprio il tipo di reato verificatosi.

La logica è chiara: se l’impresa ha fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per prevenire il reato, non può essere considerata responsabile per la condotta del singolo che ha agito violando le regole interne.

Il MOG 231 è composto da procedure, protocolli, controlli, codice etico, formazione e canali di segnalazione.

Perché oggi è un ottimo strumento strategico

Alla luce delle ultime riforme, il MOG 231 è un investimento ed uno strumento strategico eccellente perché:

  • Riduce il rischio di sanzioni elevatissime, che ora possono essere calcolate in percentuale sul fatturato globale dell’ente.
  • Protegge nei rapporti internazionali, sempre più soggetti a controlli sulle restrizioni UE.
  • Rafforza i sistemi interni di controllo e compliance, indispensabili anche per prevenire violazioni colpose.
  • Aumenta l’attrattività aziendale, perché molti partner richiedono espressamente sistemi di compliance strutturati.
  • Tutela gli amministratori, esposti a crescenti obblighi di vigilanza.

I nuovi reati introdotti nel Codice Penale e nel D.lgs. 231/2001

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 211/2025, adottato per recepire la Direttiva (UE) 2024/1226, sono stati introdotti i nuovi reati relativi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea (le cosiddette sanzioni UE).
Le nuove fattispecie, inserite nel nuovo Capo I-bis del Codice Penale, sono:

  • Violazione delle misure restrittive UE (art. 275-bis c.p.) – include condotte come messa a disposizione di fondi a soggetti sanzionati, mancato congelamento di beni, operazioni vietate con Stati terzi o soggetti collegati.
  • Violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.) – riguarda l’omessa comunicazione dei dati richiesti dalle autorità.
  • Violazione delle condizioni delle autorizzazioni (art. 275-quater c.p.) – punisce chi non rispetta le condizioni con cui certe attività sono autorizzate.
  • Violazione colposa delle misure restrittive (art. 275-quinquies c.p.) – introduce per la prima volta una responsabilità penale colposa nel campo delle misure UE, specie su beni dual-use e militari.

Questi reati diventano reati presupposto 231, grazie all’introduzione del nuovo art. 25-octies.2 D.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tutte le nuove fattispecie.

Un nuovo sistema sanzionatorio 231: sanzioni collegate al fatturato

Il legislatore ha introdotto un meccanismo innovativo: la sanzione può ora essere calcolata in percentuale sul fatturato globale dell’ente dell’anno precedente.
Si tratta di un modello più severo e allineato agli standard europei.

Perché queste novità impattano direttamente sulle imprese

La riforma ha un effetto diretto su una vasta platea di operatori economici, tra cui esportatori e importatori, banche e intermediari finanziari, assicuratori, spedizionieri, operatori logistici, aziende che gestiscono flussi commerciali o finanziari internazionali.

Le condotte punite non riguardano solo violazioni intenzionali, ma anche meccanismi elusivi, come interposizioni fittizie, documenti falsi, mascheramento di titolari effettivi, o violazioni degli obblighi informativi.

Alla luce dei nuovi rischi, gli adempimenti da porre in essere sono:

  • aggiornare il risk assessment includendo i reati di violazione delle misure restrittive UE;
  • adeguare il Modello 231, inserendo procedure dedicate ai nuovi rischi;
  • aggiornare Codice Etico, deleghe, procure e controlli interni;
  • formare personale chiave (export, finance, procurement, legale);
  • aggiornare le procedure di whistleblowing, che ora comprendono anche le nuove violazioni.

Conclusioni

L’introduzione dei nuovi reati 231 collegati alle misure restrittive UE rappresenta uno dei più importanti interventi normativi degli ultimi anni.
La responsabilità degli enti si amplia e diventa più severa, spingendo le imprese verso un livello di compliance più avanzato e strutturato.
In questo contesto, il Modello 231 non è più un mero adempimento, ma un vero investimento di protezione, governance e competitività.


La Cassazione si Pronuncia sulla Validità degli Accordi Patrimoniali tra Coniugi in Vista della Crisi Matrimoniale

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20415/2025 (Reg. Gen. 17126/2024, Sez. 2073/2025), pubblicata il 21 luglio 2025, ha ribadito la piena validità degli accordi tra coniugi volti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali in previsione di un'eventuale crisi matrimoniale.

La pronuncia, emessa dalla Prima Sezione Civile il 21 maggio 2025, conferma l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'autonomia negoziale delle parti in ambito familiare, purché vengano rispettati i diritti indisponibili e l'ordine pubblico.

“Validità degli Accordi "Prematrimoniali" e "Pre-crisi"

La sentenza sottolinea un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza l'autonomia negoziale privata dei coniugi.

La Cassazione ha riconosciuto la piena validità di accordi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandoli come “contratti atipici con condizione sospensiva lecita”.

Il "fallimento del matrimonio" non è la causa genetica dell'accordo, ma un mero evento condizionale.

Viene citata la Cassazione n. 23713/2012, che ha affermato la validità di tali accordi in quanto espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ.

Analogamente, la Cassazione n. 19304/2013 ha ritenuto valido un mutuo tra coniugi in cui l'obbligo di restituzione fosse subordinato alla condizione sospensiva della separazione personale, non essendoci alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita.

La Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, il principio secondo cui ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze (artt. 143 e 316-bis c.c.) è “suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti”. Questo perché tale accordo può meglio rispecchiare le singole capacità economiche e modulare forme di generosità spontanea, sempre finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici del rapporto matrimoniale.

Natura dell'Accordo e Liceità della Condizione Sospensiva

Nel caso specifico, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che prevalesse l'autonomia negoziale delle parti, riconoscendo la convenzione come un accordo meritevole di tutela.

La scrittura privata contenente l’accordo è stata considerata lecita in quanto prevedeva un riconoscimento di debito a favore della moglie per il suo apporto finanziario alla famiglia e un riequilibrio patrimoniale in caso di scioglimento della comunione legale, attribuendo anche beni al marito.

Inoltre, la Corte ha specificato che l'accordo non configurava un adempimento di un'obbligazione naturale né rientrava nei principi di solidarietà familiare, non riferendosi all'acquisto di beni primari. La condizione sospensiva della separazione è stata ritenuta lecita, in quanto non vi è alcuna norma imperativa che impedisca ai coniugi di riconoscere un debito e subordinarne la restituzione a tale evento futuro e incerto.

Infine, l'importo pattuito non è stato considerato una somma "una tantum" tale da interferire con la disciplina dell'assegno divorzile, non essendovi né la dicitura esplicita né una rinuncia all'assegno di mantenimento.

 Conclusioni

 La sentenza della Cassazione consolida l'orientamento che riconosce una vasta autonomia negoziale ai coniugi nella regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una potenziale crisi matrimoniale. Tali accordi, se non violano diritti indisponibili o norme imperative, e se la condizione sospensiva è lecita, sono da considerarsi pienamente validi e meritevoli di tutela.