Responsabilità dell’ente pubblico, azione diretta contro l’assicurazione e limiti legali: cosa dice la Cassazione

Un recente caso giunto all’attenzione della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, sent. 11 marzo 2025, n. 6496) ha posto nuovamente in evidenza un tema delicato e ricorrente nella prassi giudiziaria: quali azioni spettano ai genitori di un minore rimasto vittima di un infortunio in ambito scolastico, e contro chi può essere avanzata una richiesta risarcitoria?

Il fatto: incidente su uno scivolo durante l’orario scolastico

Il caso ha origine da un incidente occorso ad una bambina all’interno di un asilo comunale. Durante un gioco sullo scivolo, la minore è stata travolta da un altro bambino, riportando lesioni personali. I genitori, ritenendo responsabili gli educatori per omessa vigilanza, hanno agito in giudizio nei confronti del Comune e della compagnia assicuratrice UNIPOLSAI S.p.A., sulla base della responsabilità ex art. 2048 c.c.

Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato entrambi i convenuti al risarcimento. In appello, la sentenza è stata confermata. Tuttavia, la compagnia assicurativa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando, tra l’altro, la legittimazione ad agire direttamente nei suoi confronti.

Il nodo giuridico: risarcimento del danno o indennizzo assicurativo?

La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso, evidenziando un punto fondamentale: l’azione esperita dai genitori era di natura risarcitoria ex art. 2048 c.c., ma diretta contro l’impresa di assicurazione, in assenza di una norma o di una clausola contrattuale che legittimasse tale azione diretta.

Infatti, non tutte le polizze assicurative stipulate da enti pubblici consentono al terzo danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore. Nel caso di specie, il contratto assicurativo tra Comune e UNIPOLSAI era una polizza cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c., stipulata in favore dei minori frequentanti l’asilo. Tale formula contrattuale permette un’azione diretta per l’indennizzo previsto in polizza, ma non per una azione risarcitoria da fatto illecito, che è invece disciplinata da altre norme (artt. 141 e 144 del Codice delle Assicurazioni – D.lgs. 209/2005).

La Cassazione ha quindi chiarito che i genitori avrebbero potuto agire solo per ottenere l’indennizzo previsto dal contratto, e non un risarcimento diretto per danni da fatto illecito nei confronti della compagnia assicuratrice, salvo espressa previsione normativa o contrattuale.

Il principio affermato: no all’azione risarcitoria diretta contro l’assicurazione (salvo eccezioni)

Con questa sentenza, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa assicuratrice è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Fuori da tali ipotesi (come ad esempio l’art. 144 cod. ass. in materia di RCA), il danneggiato deve agire nei confronti del soggetto responsabile (in questo caso il Comune), il quale, a sua volta, potrà attivare la copertura assicurativa eventualmente pattuita con l’assicuratore.

Il giudice del rinvio dovrà ora riesaminare il caso distinguendo correttamente tra le due tipologie di azione:

  • Risarcimento del danno → contro il responsabile (Comune)
  • Indennizzo assicurativo → azionabile solo se previsto dal contratto e in conformità all’art. 1891 c.c.

Considerazioni pratiche per i genitori e per gli enti scolastici

Questo caso insegna che, in presenza di un infortunio scolastico:

  • I genitori devono valutare attentamente la natura dell’azione da intraprendere, distinguendo tra risarcimento del danno (per fatto illecito) e indennizzo assicurativo.
  • L’ente pubblico (es. Comune) può essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza, in base all’art. 2048 c.c., ma la compagnia assicurativa potrà essere coinvolta solo se il contratto prevede una copertura diretta per tali eventi.
  • Il contenuto della polizza assicurativa va analizzato nel dettaglio, anche con il supporto di un legale, per verificare se esista o meno una clausola che legittimi un’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione.

Conclusioni

Il caso affrontato dalla Cassazione rappresenta un importante chiarimento sui limiti dell’azione risarcitoria nei confronti delle compagnie assicurative in ambito scolastico. In mancanza di norme esplicite o clausole contrattuali che lo consentano, l’assicurazione non può essere chiamata direttamente in giudizio per un danno da fatto illecito subito da un minore.

Per i genitori che si trovino in situazioni simili, è fondamentale valutare con il proprio legale la strategia più corretta, distinguendo le ipotesi risarcitorie da quelle indennitarie, per garantire una tutela efficace dei diritti del minore.