Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza n. 19421/2025

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19421/2025, torna a pronunciarsi in tema di accesso abusivo a sistemi informatici, ribadendo principi ormai consolidati in giurisprudenza, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dell’ex coniuge.

Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 615-ter e 610 c.p., per aver sottratto, senza autorizzazione, contenuti privati dal telefono cellulare della ex moglie, utilizzandoli successivamente nel giudizio civile di separazione. La Corte d’Appello di Messina aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena, ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa contestava l’esistenza del reato di accesso abusivo, sostenendo l’assenza di prova circa l’effettiva protezione del telefono con password. Il ricorrente affermava, altresì, di essersi limitato a fotografare dei messaggi comparsi sullo schermo del telefono della moglie, senza introdursi tecnicamente in un sistema informatico.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, qualificando come pienamente sussistente la fattispecie di cui all’art. 615-ter c.p., in quanto la condotta dell’imputato ha violato lo spazio comunicativo privato di cui era titolare esclusiva la persona offesa. La Corte ha infatti ribadito che anche WhatsApp rientra nella definizione di “sistema informatico”, essendo un’applicazione progettata per la comunicazione e lo scambio di dati, e che l’accesso ad un telefono protetto da password senza il consenso del titolare integra il delitto in esame.

Secondo il Collegio, la ratio dell’art. 615-ter c.p. è quella di proteggere il cosiddetto domicilio informatico, inteso quale proiezione digitale della sfera privata della persona. Si tratta di uno spazio riservato, tutelato anche nel caso in cui l’accesso avvenga mediante strumenti apparentemente innocui (come una semplice fotografia dello schermo), ma comunque realizzato in violazione della volontà del titolare. Non è infatti necessario un accesso tecnico sofisticato: è sufficiente la condotta invasiva non autorizzata.

Di particolare rilievo anche la parte motivazionale in cui la Corte ribadisce che, ai fini della sussistenza del reato, non assume rilievo lo scopo soggettivo dell’accesso, bensì il dato oggettivo dell’intrusione abusiva. In altre parole, anche se l’intento fosse quello di utilizzare i dati in giudizio, resta penalmente rilevante la modalità illecita di acquisizione degli stessi.

Infine, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla contestazione dell’art. 610 c.p. (violenza privata), ritenendo non integrata la fattispecie, in quanto la condotta dell’imputato non era connotata da violenza o minaccia idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione altrui.

La pronuncia in esame offre l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in tema di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali nel contesto dei rapporti familiari e affettivi. L’accesso abusivo ad un sistema informatico costituisce reato anche in assenza di sofisticate operazioni tecniche, purché si concretizzi una violazione dello ius excludendi alios. La digitalizzazione della vita privata rende sempre più attuale la necessità di una consapevolezza diffusa dei limiti penalmente rilevanti dell’utilizzo dei dispositivi informatici altrui, anche in ambito domestico.