Chi subisce un infortunio spesso attiva più canali di tutela:

  • risarcimento del responsabile civile (es. incidenti stradali),
  • indennizzo previsto dalla propria polizza infortuni.

Molti assicurati credono che le due somme si sommino automaticamente.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025, chiarisce invece che ciò non è sempre possibile.


Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia nasce da un assicurato che:

  1. aveva già ottenuto il risarcimento integrale dalla compagnia RCA del responsabile del sinistro;
  2. chiedeva anche l’indennizzo previsto dalla propria polizza infortuni;
  3. sosteneva che la clausola di rinuncia alla surrogazione impedisse alla compagnia di contestare il cumulo.

La Corte di Cassazione ha respinto tale impostazione, riaffermando i limiti strutturali della copertura infortuni.


I principi affermati dalla Cassazione

1. La natura indennitaria della polizza infortuni

La Corte ribadisce che l’assicurazione infortuni non mortali ha natura indennitaria.
È quindi soggetta al principio di indifferenza previsto dall’art. 1223 c.c., secondo cui il danneggiato deve essere riportato nella situazione precedente al sinistro, senza ricavarne un vantaggio economico.

L’assicurato non può ricevere somme complessivamente superiori al danno effettivamente subito.


2. Intervento dell’assicuratore limitato al danno non ancora risarcito

L’assicuratore infortuni deve coprire solo la parte di danno non ancora colmata dal responsabile civile.

Se il danno è stato integralmente risarcito dalla compagnia RCA, l’indennizzo contrattuale non è dovuto.
Se il risarcimento è parziale, l’assicuratore interviene esclusivamente per coprire la differenza.


3. La rinuncia alla surroga non consente il cumulo oltre il danno

Alcune polizze prevedono la rinuncia alla surroga, cioè la compagnia rinuncia al diritto di rivalersi sul responsabile.

Molti credono che questo permetta di cumulare integralmente indennizzo e risarcimento.
La Cassazione chiarisce che non è così.

La rinuncia alla surroga:

  • è un atto che riguarda solo il rapporto tra assicuratore e responsabile,
  • non amplia i diritti dell’assicurato,
  • non giustifica il pagamento di somme superiori al danno.

Pertanto, la rinuncia alla surroga non può essere utilizzata per superare il limite imposto dal principio indennitario.


Conclusioni

L’Ordinanza n. 3429/2025 conferma che, nell’ambito delle polizze infortuni, il principio indennitario costituisce un limite invalicabile.
Indennizzo e risarcimento non sono automaticamente cumulabili e la rinuncia alla surroga non modifica questo assetto.

Per una corretta gestione della liquidazione, è essenziale valutare con attenzione tutte le fonti di ristoro attivate dal danneggiato.