Con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Cassazione penale stabilisce che dichiarare falsamente l’avvio dei lavori per accedere allo sconto in fattura nel bonus facciate configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Una pronuncia che riguarda imprese, tecnici as

severatori e chiunque abbia operato nella filiera dei crediti edilizi.

Il caso: false attestazioni per accedere allo sconto in fattura

La vicenda riguarda il titolare di un’impresa edile raggiunto da una misu

ra interdittiva – il divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa – nell’ambito di un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La condotta contestata: in occasione di due interventi condominiali rientranti nel bonus facciate, l’indagato aveva attestato falsamente, nelle asseverazioni di congruità e nel visto di conformità, che i lavori erano stati avviati entro il 31 dicembre 2021. Quel requisito era decisivo per mantenere l’aliquota agevolata e accedere al meccanismo dello sconto in fattura con successiva cessione del credito. All’attestazione falsa si aggiungevano fatture per lavori mai eseguiti e il successivo utilizzo dei crediti d’imposta così generati.

Perché la difesa non ha convinto la Cassazione

La difesa aveva sostenuto tre argomenti. Primo: i conflitti con i condomini committ

enti, ritenuti consapevoli della situazione, avrebbero escluso o attenuato la responsabilità. La Corte ha risposto che il soggetto ingannato non è il privato committente, bensì l’Amministrazione finanziaria: le dinamiche interne tra le parti sono irrilevanti rispetto alla consumazione del reato.

Secondo: il pagamento delle spese entro dicembre 2021 avrebbe comunque reso spettante la detrazione, a prescindere dall’avvio materiale dei lavori (cosiddetto criterio di cassa). La Corte ha smontato l’argomento evidenziando che, nel caso concreto, il pagamento era avvenuto per il 90% proprio tramite sconto in fattura: senza quel meccanismo, la spesa sostenuta dai condomini sarebbe stata ben più contenuta e proporzionalmente ridotta sarebbe stata anche la detrazione. Il criterio di cassa non può sanare un artificio commesso a monte.

Terzo: l’obbligo di avvio lavori per accedere allo sconto non derivava dalla legge ma da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, fonte non vincolante. La Corte ha chiarito che ciò che rileva penalmente non è la violazione della circolare in sé, ma il fatto che l’indagato si sia consapevolmente avvalso di quella griglia procedimentale per ottenere un beneficio pubblico, inserendovi una dichiarazione falsa. Chi usa le regole del gioco non può poi invocare la loro non vincolatività quando quelle stesse regole rivelano l’artificio.

Le conseguenze pratiche: chi deve prestare attenzione

La sentenza ha ricadute concrete su più categorie di soggetti. Per le imprese edili che hanno operato nei bonus edilizi, la pronuncia conferma che la partecipazione o la tolleranza del committente privato non attenua la responsabilità penale verso lo Stato. Per i professionisti tecnici – geometri, ingegneri, architetti – che hanno sottoscritto asseverazioni e visti di conformità, la Corte ribadisce che quei documenti non sono adempimenti burocratici: sono dichiarazioni su cui si fonda l’accesso a risorse pubbliche, e la loro falsità – anche se suggerita dal cliente – espone al concorso nel reato. Per gli intermediari finanziari che hanno acquistato crediti d’imposta, infine, la tracciabilità documentale dell’avvio lavori – titoli edilizi, verbali di cantiere, documentazione fotografica datata – non è un optional ma una verifica necessaria.

Il messaggio della Corte è netto: la falsità sull’avvio dei lavori non è un dettaglio procedurale. È il cardine attraverso cui si apre l’accesso alle risorse dell’erario, e la sua falsificazione integra gli artifici e i raggiri della truffa aggravata a prescindere da qualsiasi altra considerazione.