
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20415/2025 (Reg. Gen. 17126/2024, Sez. 2073/2025), pubblicata il 21 luglio 2025, ha ribadito la piena validità degli accordi tra coniugi volti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali in previsione di un’eventuale crisi matrimoniale.
La pronuncia, emessa dalla Prima Sezione Civile il 21 maggio 2025, conferma l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’autonomia negoziale delle parti in ambito familiare, purché vengano rispettati i diritti indisponibili e l’ordine pubblico.
“Validità degli Accordi “Prematrimoniali” e “Pre-crisi”
La sentenza sottolinea un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza l’autonomia negoziale privata dei coniugi.
La Cassazione ha riconosciuto la piena validità di accordi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandoli come “contratti atipici con condizione sospensiva lecita”.
Il “fallimento del matrimonio” non è la causa genetica dell’accordo, ma un mero evento condizionale.
Viene citata la Cassazione n. 23713/2012, che ha affermato la validità di tali accordi in quanto espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ.
Analogamente, la Cassazione n. 19304/2013 ha ritenuto valido un mutuo tra coniugi in cui l’obbligo di restituzione fosse subordinato alla condizione sospensiva della separazione personale, non essendoci alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita.
La Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, il principio secondo cui ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze (artt. 143 e 316-bis c.c.) è “suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti”. Questo perché tale accordo può meglio rispecchiare le singole capacità economiche e modulare forme di generosità spontanea, sempre finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici del rapporto matrimoniale.
Natura dell’Accordo e Liceità della Condizione Sospensiva
Nel caso specifico, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che prevalesse l’autonomia negoziale delle parti, riconoscendo la convenzione come un accordo meritevole di tutela.
La scrittura privata contenente l’accordo è stata considerata lecita in quanto prevedeva un riconoscimento di debito a favore della moglie per il suo apporto finanziario alla famiglia e un riequilibrio patrimoniale in caso di scioglimento della comunione legale, attribuendo anche beni al marito.
Inoltre, la Corte ha specificato che l’accordo non configurava un adempimento di un’obbligazione naturale né rientrava nei principi di solidarietà familiare, non riferendosi all’acquisto di beni primari. La condizione sospensiva della separazione è stata ritenuta lecita, in quanto non vi è alcuna norma imperativa che impedisca ai coniugi di riconoscere un debito e subordinarne la restituzione a tale evento futuro e incerto.
Infine, l’importo pattuito non è stato considerato una somma “una tantum” tale da interferire con la disciplina dell’assegno divorzile, non essendovi né la dicitura esplicita né una rinuncia all’assegno di mantenimento.
Conclusioni
La sentenza della Cassazione consolida l’orientamento che riconosce una vasta autonomia negoziale ai coniugi nella regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una potenziale crisi matrimoniale. Tali accordi, se non violano diritti indisponibili o norme imperative, e se la condizione sospensiva è lecita, sono da considerarsi pienamente validi e meritevoli di tutela.