Con la sentenza n. 26026 del 10 luglio 2026, la Sesta Sezione penale della Cassazione chiarisce quando scatta l’aggravante della cosiddetta “violenza assistita”: non occorre dimostrare un danno psicologico già prodotto nel bambino, è sufficiente che l’esposizione abituale alle condotte violente renda prevedibile un’incidenza negativa sul suo sviluppo.
La vicenda: violenze in famiglia davanti al figlio piccolo
Il caso deciso dalla Corte riguarda un uomo condannato nei gradi di merito per maltrattamenti contro familiari o conviventi, il reato previsto dall’articolo 572 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici, l’imputato aveva sottoposto la compagna, per un lungo periodo, ad aggressioni fisiche, minacce, insulti, controlli sistematici e limitazioni della libertà personale, anche durante la gravidanza della donna e in presenza del figlio minore. Le dichiarazioni della
vittima erano confermate da testimonianze, documentazione sanitaria e messaggi telefonici acquisiti al processo.
La difesa aveva impostato il ricorso su due fronti: da un lato sosteneva che si trattasse di una relazione semplicemente conflittuale, fatta di litigi reciproci ma priva di una vera sopraffazione; dall’altro contestava l’aggravante legata alla presenza del minore, perché non sarebbe stata dimostrata la concreta percezione dei fatti da parte del bambino.
Litigi di coppia o maltrattamenti? Il criterio è l’asimmetria
La Cassazione ha respinto entrambe le tesi. Sul primo punto, la Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la differenza tra una coppia molto conflittuale e una situazione di maltrattamenti non sta nella frequenza dei litigi, ma nella struttura della relazione. Il conflitto presuppone una sostanziale parità tra le persone coinvolte; il maltrattamento, al contrario, presuppone una relazione asimmetrica, nella quale uno dei partner esercita un potere coercitivo costante sull’altro, imponendogli una condizione di soggezione e mortificazione.
In pratica: non conta contare gli episodi, conta capire se uno dei due vive stabilmente sotto il dominio dell’altro. È questo sistema continuativo di sopraffazione — e non il singolo schiaffo o la singola lite — il nucleo del reato di maltrattamenti.
La violenza assistita: il minore vittima anche senza subire violenza diretta
Il passaggio di maggiore interesse riguarda però l’aggravante della cosiddetta “violenza assistita”, prevista dall’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, che aumenta la pena quando il fatto è commesso in presenza di un minore di diciotto anni o in danno di una donna incinta. Il concetto è semplice: il bambino che assiste alle violenze tra i genitori non è uno spettatore neutrale, ma una vittima indiretta, esposta a conseguenze potenzialmente gravi su
l piano psicologico.
La Corte fissa il criterio di accertamento: occorre verificare che il minore sia stato esposto alle condotte maltrattanti in condizioni tali da rendere prevedibile un’incidenza negativa sul suo sviluppo psico-fisico. Non serve, dunque, una perizia che dimostri un danno psicologico già verificatosi: è sufficiente che l’esposizione abituale alle violenze risulti concretamente idonea a compromettere la crescita del bambino, secondo ciò che normalmente accade in situazioni di questo tipo. Nel caso esaminato, il piccolo assisteva regolarmente agli episodi e manifestava segnali di disagio — pianto frequente, difficoltà ad addormentarsi — ritenuti sufficienti per applicare l’aggravante.
Cosa significa in concreto
La decisione ha ricadute pratiche importanti. Per chi subisce violenza domestica, conferma che la tutela penale copre anche i figli che “vedono e sentono”, e che segnali quotidiani di malessere del bambino possono avere pieno rilievo processuale, senza bisogno di accertamenti tecnici sul danno già prodotto. Per chi è accusato, la sentenza segna con chiarezza il confine delle difese possibili: non basta invocare la “conflittualità di coppia” per neutralizzare un’accusa di maltrattamenti, se dal quadro probatorio emerge una relazione di dominio; e l’aggravante della presenza del minore non può essere contrastata pretendendo la prova di un danno psicologico certo.
Da segnalare, infine, il metodo seguito dalla Corte sul piano della prova: le dichiarazioni della persona offesa non vengono valutate isolatamente, ma in costante correlazione con i riscontri esterni — testimoni, referti medici, messaggi. Un approccio equilibrato, che evita tanto gli automatismi accusatori quanto le diffidenze pregiudiziali verso la parola della vittima.