Dal 30 settembre 2026 è in vigore il D.lgs. n. 160/2026, che introduce nel codice penale un reato di portata generale per chi progetta, produce o impiega sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio senza le cautele richieste. Le conseguenze toccano direttamente le imprese: responsabilità 231, sanzioni interdittive e un contenzioso civile in cui l’onere della prova si sposta verso chi sviluppa e utilizza la tecnologia.

Un decreto che attua la legge italiana sull’intelligenza artificiale

Il 15 settembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre. Il provvedimento esercita parte delle deleghe contenute nella legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge italiana in materia di intelligenza artificiale, e adegua l’ordinamento al Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act.

Il decreto interviene su più fronti. Regola l’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, subordinando il riconoscimento facciale e l’identificazione biometrica in tempo reale ad autorizzazioni dell’autorità giudiziaria e sanzionando con l’inutilizzabilità i risultati ottenuti fuori dalle regole. Per imprese e professionisti, però, la novità di maggior peso è un’altra: la nascita di un nuovo delitto, l’art. 437-bis del codice penale, accompagnata da strumenti processuali che facilitano il risarcimento dei danni causati dall’intelligenza artificiale.

Il nuovo reato: quattro condotte, due presupposti comuni

L’art. 437-bis c.p. punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e l’alterazione illecita dei sistemi. A differenza dei reati introdotti dalla legge n. 132/2025, legati a settori specifici come la diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.), la nuova norma ha vocazione generale e si candida a diventare il perno della tutela penale in materia.

Tutte le ipotesi condividono due presupposti. Il primo è che si tratti di un sistema «ad alto rischio» secondo la classificazione dell’AI Act: vi rientrano, per esempio, gli algoritmi impiegati nella selezione del personale, nella valutazione del merito creditizio, nella gestione di infrastrutture critiche, oppure integrati come componenti di sicurezza in dispositivi medici, macchinari e veicoli. La classificazione è tecnica e non sempre lineare, ed è prevedibile che diventi uno dei principali terreni di confronto nei processi.

Il secondo presupposto è il pericolo concreto. Non basta la violazione di una regola tecnica: occorre che dalla condotta derivi un pericolo effettivo per la vita o l’incolumità delle persone, oppure per la sicurezza dello Stato. In altri termini, il reato non richiede che qualcuno abbia subito un danno, ma impone al giudice di accertare, caso per caso, che una situazione di rischio reale si sia prodotta. Un accertamento tutt’altro che semplice, quando il funzionamento dell’algoritmo è opaco anche per chi lo ha sviluppato.

La struttura della norma può essere così sintetizzata:

Condotta Chi risponde Elemento soggettivo Pericolo per vita o incolumità Pericolo per la sicurezza dello Stato
Omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana (co. 1) Chiunque, nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato Dolo 1–5 anni 2–8 anni
Alterazione del sistema (co. 2) Chiunque, salvo più grave reato Dolo 2–6 anni 3–10 anni
Omissione del co. 1 per colpa grave (co. 3) Come al co. 1 Colpa grave Pena del co. 1 ridotta Pena del co. 1 ridotta
Omessa adozione di misure di sorveglianza umana (co. 4) Utilizzatore professionale Dolo intenzionale 1–5 anni 2–8 anni

Due aspetti meritano attenzione. Anzitutto, il reato non riguarda soltanto chi sviluppa o commercializza la tecnologia: il quarto comma colpisce anche l’utilizzatore professionale, cioè l’azienda, l’ente o lo studio che impiega un sistema ad alto rischio nella propria attività, ma solo quando ometta deliberatamente di predisporre la sorveglianza umana. Secondo la lettura più coerente con l’impianto della norma, la semplice trascuratezza dell’utilizzatore dovrebbe restarne fuori, perché la punibilità per colpa grave è prevista soltanto per le omissioni del primo comma; il punto, tuttavia, non è sciolto in modo univoco dal testo. In secondo luogo, la scelta di punire anche l’alterazione dolosa dei sistemi ha già sollevato in dottrina il dubbio di un eccesso di delega, poiché la legge delega faceva riferimento alla sola omissione o al mancato adeguamento delle misure di sicurezza: una questione che la difesa potrà porre davanti al giudice.

Le imprese nel mirino: il reato entra nel catalogo 231

Il decreto inserisce nel D.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies. Ciò significa che, se il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio di una società da un amministratore, da un dirigente o da un dipendente, ne risponde anche l’ente. La sanzione pecuniaria va da seicento a mille quote: tenuto conto del valore della singola quota, il massimo teorico supera un milione e mezzo di euro. A questa si aggiungono le sanzioni interdittive, tra cui la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da finanziamenti e contributi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. La stessa disciplina si estende, con sanzioni più contenute, al delitto di deepfake.

Lo scenario tipico non è difficile da immaginare: un prodotto immesso sul mercato in tempi stretti, con test di sicurezza ridotti per rispettare una scadenza commerciale. È esattamente il rischio che un modello organizzativo idoneo, efficacemente attuato e vigilato dall’Organismo di Vigilanza, deve prevenire. Solo la sua adozione consente all’ente di andare esente da responsabilità.

Sul piano civile: l’onere della prova si alleggerisce per il danneggiato

Il decreto interviene anche sul risarcimento dei danni cagionati dall’intelligenza artificiale, con regole destinate a pesare nel contenzioso. Chi lamenta un danno e rende verosimile la propria domanda può ottenere dal giudice l’ordine di esibizione della documentazione sul funzionamento del sistema: registri di attività, documentazione tecnica, gestione dei rischi, modalità di supervisione umana. Se la controparte non produce questi documenti senza giustificato motivo, il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato.

Quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo previsto dall’AI Act, il nesso di causalità è presunto, salvo prova contraria. La conformità del sistema al Regolamento, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità. Il consumatore può agire davanti al giudice del proprio luogo di residenza e ha azione diretta contro la compagnia che assicura il responsabile, il quale è tenuto a comunicare entro trenta giorni, su richiesta, l’esistenza e gli estremi della polizza.

Cosa fare, in concreto

Il nuovo reato si applica ai fatti commessi dal 30 settembre 2026. Per le imprese che sviluppano, distribuiscono o semplicemente utilizzano strumenti di intelligenza artificiale, il primo passo è un censimento dei sistemi in uso, con la verifica di quali ricadano nella categoria ad alto rischio. Per questi occorre documentare le misure di sicurezza adottate e l’organizzazione della sorveglianza umana: chi controlla, con quali competenze, con quali poteri di intervento. La stessa documentazione che l’AI Act impone di tenere diventa, in caso di contestazione, la principale prova a discarico o, se lacunosa, a carico.

Per le società dotate di modello 231 è necessario aggiornare la mappatura dei rischi e i protocolli, prevedendo flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza. Vale inoltre la pena verificare che le polizze di responsabilità civile coprano in modo espresso i danni derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, alla luce dell’azione diretta ora riconosciuta al danneggiato.

Avv. Gianluca Carlone – Studio Legale CCDG, Pescara