1. Il punto di svolta: dal 30 settembre 2026 l’AI entra nel catalogo 231

Con il D.Lgs. 160/2026 vengono introdotti nel Modello 231 due nuovi reati  legati all’intelligenza artificiale (art. 25-vicies). Non nasce una responsabilità automatica per violazioni dell’AI Act: la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs 231/01 è possibile solo se il reato è commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente.

La vera domanda per le imprese diventa: quando l’AI supporta o automatizza un processo, l’azienda è in grado di dimostrare chi risponde, come controlla e quali evidenze provano che il controllo ha funzionato?

2. I nuovi rischi 231 legati all’AI

Art. 437-bis c.p.

Riguarda i sistemi AI ad alto rischio privi delle misure di sicurezza o della sorveglianza umana richieste. Non basta un output errato: servono omissioni significative (supervisione solo formale, anomalie ignorate, modifiche non validate) che generano pericolo per vita, incolumità o sicurezza dello Stato.

Art. 612-quater c.p.

Riguarda la diffusione di contenuti sintetici falsificati (immagini, video, audio) senza consenso, idonei a ingannare e causare danno ingiusto. Rischio elevato per comunicazione, marketing, HR e chi pubblica contenuti per conto dell’azienda.

3. Le evidenze diventano parte del controllo

Il giudice, nelle azioni civili collegate all’AI, può ordinare l’esibizione di log, documentazione tecnica, informazioni sulla supervisione umana. Non nasce un obbligo generale di conservazione, ma un principio chiave: la documentazione deve essere progettata insieme al controllo, non ricostruita dopo un incidente.

L’AI accelera i processi: il Modello 231 deve accelerare i controlli.