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Di seguito proponiamo un approfondimento sulle recenti modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in merito alla disciplina del contributo unificato e alle somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara e sintetica delle nuove disposizioni che troveranno applicazione con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.


1. L’intervento della Commissione Bilancio

Il 16 dicembre, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che sostituisce integralmente l’art. 105 del disegno di Legge di Bilancio, riformando alcune norme del d.P.R. n. 115/2002 in materia di:

  • Contributo unificato;
  • Importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri.

1.1 L’obbligo di pagamento contestuale

La principale novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato nel momento in cui il creditore avanza l’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare, ai sensi dell’art. 494-bis c.p.c. In sostanza, senza il versamento del contributo unificato, la pratica non sarà iscritta a ruolo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

1.2 Non iscrizione a ruolo per omesso pagamento

È espressamente prevista la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili qualora non sia corrisposto il contributo unificato di 43 euro, o il minor contributo dovuto. Restano esclusi i casi di esenzione.


2. Lo scenario precedente: l’articolo 105 nella versione originaria

Nel testo originario dell’art. 105 del disegno di legge di bilancio, era stata introdotta una causa generale di estinzione del processo civile legata all’omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Il giudice, in prima udienza, avrebbe dovuto assegnare alla parte interessata 30 giorni per saldare l’importo richiesto, pena l’estinzione del giudizio. Questa previsione è stata modificata nel testo definitivo, delineando invece la non iscrizione a ruolo come conseguenza dell’omesso pagamento iniziale.


3. Il contributo unificato nel T.U. spese di giustizia

Il contributo unificato è un tributo erariale disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002, che si applica:

  • Al processo civile, compresi il rito del lavoro, il processo esecutivo e la volontaria giurisdizione.
  • Al processo amministrativo.
  • Al processo tributario.

L’art. 14 del T.U. stabilisce che il pagamento del contributo unificato sia dovuto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo. Nel processo esecutivo, il pagamento spetta alla parte che richiede l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati.


4. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

4.1 Obbligo di pagamento contestuale anticipato

Viene ampliato l’ambito in cui il creditore è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. In particolare, anche l’istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare, avanzata prima della notifica del precetto o prima del decorso dei termini di cui all’art. 482 c.p.c., dovrà essere accompagnata dal versamento del contributo.

4.2 Non iscrizione a ruolo per omesso pagamento del contributo unificato

È stato inserito il comma 3.1 all’art. 14, che prevede la mancata iscrizione a ruolo del procedimento civile qualora non venga corrisposto, sin dall’inizio, il contributo unificato di 43 euro (o il minor importo previsto dalla normativa) e in assenza delle condizioni di esenzione.


5. Invito al pagamento ed Equitalia Giustizia S.p.A.

L’art. 248 del T.U. (d.P.R. n. 115/2002) disciplina la procedura di invito al pagamento per l’importo dovuto a titolo di contributo unificato. Con la novella:

  • Viene aggiunto il comma 3-bis, che specifica come nei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo (o dal momento in cui sorge l’obbligo di pagamento), l’ufficio giudiziario competente o Equitalia Giustizia S.p.A. proceda automaticamente all’iscrizione a ruolo dell’importo non versato, con addebito di interessi legali e sanzioni.
  • Il tutto sarà regolato dall’art. 32 d.lgs. n. 46/1999, mentre la cartella di pagamento verrà emessa secondo le modalità stabilite dal d.P.R. n. 602/1973.

6. Abrogazione della percentuale destinata alla cassa previdenza cancellieri

Un’ulteriore modifica riguarda l’abrogazione dell’art. 289 del T.U. spese di giustizia, che stabiliva la devoluzione alla cassa previdenziale dei cancellieri di una percentuale (0,9%) sui crediti recuperati relativi a spese processuali e pene pecuniarie. Da ora in avanti, tale percentuale non sarà più destinata alla cassa previdenziale dei cancellieri.


Conclusioni

Le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio introducono nuove regole più stringenti in materia di pagamento del contributo unificato e una procedura accelerata per il recupero delle somme non corrisposte. L’obbligo di pagamento contestuale al deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare e la mancata iscrizione a ruolo in caso di omesso pagamento rappresentano due novità significative che le parti coinvolte nei procedimenti civili dovranno tenere ben presenti.