
L’entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177 ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell’art. 187 del Codice della Strada, che regolamenta la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La riforma prevede undici interventi normativi, ridefinendo gli elementi costitutivi del reato e le relative san
zioni.
Il Nuovo Inquadramento della Fattispecie
La precedente fo
rmulazione dell’art. 187 vietava la guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La condotta illecita era integrata dalla compresenza di due elementi fondamentali:
1. Uno stato di alterazione psico-fisica, capace di compromettere la capacità di guida e generare un pericolo per la sicurezza stradale.
2. L’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi fisiologici del conducente, indipendentemente dalla quantità assunta, in quanto rilevanti erano gli effetti concreti dell’assunzione sul soggetto (Corte Cost., sent. 277/2004).
Con la riforma del 2024, la disciplina subisce un profondo mutamento: la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” viene eliminata e il reato si configura con la semplice guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti. In tal modo, si supera la necessità di dimostrare il nesso eziologico tra l’assunzione e l’effetto di alterazione, sostituendolo con un mero nesso cronologico.
La Nuova Configurazione del Reato
L’art. 187, comma 1
, introduce un reato di pericolo astratto che può essere commesso da qualsiasi conducente, indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato. L’obiettivo è tutelare la sicurezza stradale, prevenendo situazioni di rischio per l’incolumità degli utenti della strada.
Le sanzioni previste ricalcano quelle già disciplinate per la guida in stato di ebbrezza grave:
– Arresto da 6 mesi a 1 anno;
– Ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Casi e Modalità di Accertamento
Le forze di polizia
possono sottoporre il conducente a una prova preliminare su strada, con accertamenti qualitativi non invasivi per individuare tracce di sostanze stupefacenti. In caso di esito positivo:
– Se sussiste un ragionevole motivo per ritenere che il conducente si trovi “sotto l’effetto” di sostanze, viene disposto il prelievo di un campione di saliva direttamente sul posto.
– Se il prelievo non è possibile o il conducente rifiuta di sottoporsi al test, viene accompagnato presso una struttura sanitaria pubblica o accreditata per effettuare analisi più approfondite.
Le strutture sanitarie devono poi trasmettere il referto agli organi di polizia e al Prefetto, che adotterà i provvedimenti di competenza. L’attività di accertamento rientra tra gli atti urgenti e indifferibili di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 354 c.p.p.
Circostanze Aggravanti
L’art. 187 introdu
ce aggravanti specifiche:
– Se il conducente causa un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
– Se la violazione avviene in orario notturno (22:00-06:59), l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
– Per conducenti professionali o neopatentati, le pene sono aumentate da un terzo alla metà e la sospensione della patente è prolungata.
Le Sanzioni Accessorie
Oltre alla pena principale, sono previste diverse sanzioni accessorie:
– Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
– Revoca della patente per conducenti di mezzi pesanti o in caso di recidiva.
– Confisca del veicolo ut
ilizzato per commettere il reato, salvo che appartenga a un soggetto estraneo.
Inoltre, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro cautelare della patente fino a 10 giorni, nel caso in cui il risultato definitivo degli accertamenti non sia immediatamente disponibile ma la prova preliminare sia risultata positiva.
Rifiuto di Sottoporsi agli Accertamenti
Il rifiuto di sottoporsi ai test costituisce un reato autonomo, punito con le stesse sanzioni della guida dopo l’assunzione di sostanze. Le tipologie di rifiuto sanzionate includono:
1. Rifiuto degli accertamenti preliminari su strada.
2. Rifiuto degli accerta
menti tossicologici presso una struttura sanitaria.
3. Rifiuto degli accertamenti obbligatori in caso di incidente stradale.
Il Prefetto, in caso di rifiuto, può disporre la sospensione della patente fino all’esito degli esami di revisione.
Istituti Processuali
Lavori di Pubblica Utilità (L.P.U.)
Se il reato non ha causa
to un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, su richiesta dell’imputato, con lavori di pubblica utilità, la cui esecuzione comporta:
– L’estinzione del reato.
– La riduzione della sospensione della patente.
– La revoca della confisca del veicolo.
Affidamento in Prova al S
ervizio Sociale
Per i condannati, è possibile richiedere l’affidamento in prova al servizio sociale, preferibilmente nel settore dell’assistenza alle vittime di incidenti stradali.
Particolare Tenuità del Fatto
L’art. 131-bis c.p. consente l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, anche per i reati di pericolo astratto, qualora l’offesa al bene giuridico sia minima.
La riforma dell’art. 187 C.d.S. ha introdotto una disciplina più severa, eliminando il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” e configurando il reato sulla base di un semplice nesso cronologico tra l’assunzione di stupefacenti e la guida. Le nuove norme mirano a rendere più efficace l’accertamento della violazione e a prevenire comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale.
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