Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest costituisce reato. È infatti l’art. 186 del Codice della Strada a prevederlo, stabilendo che tale rifiuto di sottoporsi all’etilometro è sanzionato come se il conducente si trovasse effettivamente in stato di ebrezza. Per di più, trova applicazione la sanzione stabilita per le ipotesi più gravi, ovvero quelle in cui il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro di sangue.

È importante specificare che questa disciplina si applica in qualunque ipotesi di rifiuto, a prescindere dal verificarsi o meno di un incidente stradale.

Un punto di svolta si è avuto con la sentenza del Tribunale di Milano n. 4881 del 2017, che ha riconosciuto l’impossibilità di concludere l’alcoltest – già avviato – qualora ciò sia legittimato dalle particolari condizioni di salute del soggetto coinvolto. Nel caso di specie, tali condizioni riguardavano stati emotivi ansiosi e difficoltà respiratorie, tali da giustificare l’interruzione del test. È stato però necessario dimostrare tali condizioni attraverso una consulenza medica specialistica, tenendo conto anche del profilo del conducente in sé (età, stato di salute ecc.). In questo caso, il Tribunale ha assolto il conducente riconoscendo le specifiche circostanze di disagio.

Sempre in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, in certi e disciplinati casi dalla legge, si può applicare la c.d. “particolare tenuità del fatto” ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Ciò comporta l’archiviazione del procedimento penale, ferme restando le sanzioni amministrative accessorie e la relativa segnalazione sul casellario giudiziario.

Una ulteriore possibilità per il conducente del veicolo è quella di optare per il patteggiamento, ottenendo così una riduzione della pena (sent. Cass. n. 24023 del 2020).